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Esenzione IMU a maglie larghe con la conversione del decreto “Sostegni”

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La legge n. 69 del 21 maggio 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 41 del 22 marzo scorso, ha introdotto importanti novità anche con riferimento ai tributi locali.


In questo ambito, la novità certamente di maggior rilievo è costituita dall’introduzione dell’articolo 6-sexies che amplia la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento della prima rata IMU. Si rammenta, al riguardo, che analogamente a quanto avvenuto per le due rate IMU 2020, già l’ultima legge di bilancio aveva previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili in cui hanno sede le attività turistico-ricettive e di intrattenimento. Il riferimento è al comma 599 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in virtù del quale a giugno non sarà dovuta l’IMU per gli immobili analiticamente descritti nelle lettere che vanno dalla a) alla d).


Gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive di cui alla lett. b) del comma 599, oltre a discoteche, sale da ballo, night-club e simili di cui alla lett. d), possono essere oggetto di esenzione dal pagamento della prima rata IMU a condizione che il soggetto passivo d’imposta sia anche il gestore dell’attività esercitata nell’immobile.


La nuova disposizione, in aggiunta alle previgenti esenzioni, azzera il prelievo impositivo locale per tutti gli «operatori economici» che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 1 del richiamato D.L. 41/2021 per richiedere il contributo a fondo perduto, prescindendo dal comparto produttivo di appartenenza. Come per le fattispecie di cui alle lett. b) e d) del comma 599 della legge di bilancio 2021, l’esenzione è limitata «agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori». Il costo complessivo dell’operazione è stimato in 216 milioni di euro di cui 142,5 rappresentano la quota di spettanza dei comuni e 73,5 la quota dello Stato.

Destinatari del beneficio fiscale previsto dall’articolo 6-sexies sono pertanto coloro «che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario» e sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 qualora l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Ulteriore condizione di accesso all’agevolazione è il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi di 10 milioni di euro conseguiti nel periodo d’imposta 2019. Nell’ipotesi di attivazione della partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione potrà competere indipendentemente dalla sussistenza del requisito del calo medio mensile del fatturato.


Il riferimento della nuova disposizione all’articolo 1 del primo decreto “Sostegni” va interpretato nel senso che i requisiti previsti per il godimento dell’esenzione IMU sono i medesimi previsti per il godimento del contributo a fondo perduto. In altre parole, per beneficiare dell’agevolazione non è obbligatorio aver presentato istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, ovvero averne fruito. Si immagini il caso di un contribuente che avrebbe potuto fruire del contributo, ma che per un errore di valutazione non presenti istanza entro il prossimo 28 maggio.


I comuni, anche quelli più evoluti, non dispongono degli elementi per collegare il mancato introito di giugno ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti per accedere all’agevolazione. I contribuenti interessati, pertanto, dovranno presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019. La dichiarazione non ha valore costitutivo dell’agevolazione con la conseguenza che, ove il contribuente non ottemperi all’obbligo, potrà essere esclusivamente sanzionato per l’omissione.


L’agevolazione, ancora una volta, è da considerare aiuto di Stato dal momento che è attuabile nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.


Il rebus dei terreni agricoli – Una particolare riflessione merita l’applicazione dell’agevolazione nel comparto agricolo. L’espressione del legislatore «immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività» consente con certezza di fruire del beneficio per i fabbricati rurali strumentali la cui tassazione non potrebbe comunque eccedere l’aliquota del 2 per mille. Occorre però rilevare che la norma fa riferimento alla nozione di «immobili» tra i quali sono contemplati anche i terreni agricoli sui quali vengono esercitate le attività agricole dagli imprenditori percettori, o potenziali percettori, del contributo.


Se questi terreni non sono esenti IMU a regime in virtù di quanto dispone l’articolo 1, comma 758, della legge di bilancio 2020, sulla scorta del tenore letterale della norma, apparirebbe possibile l’esonero dal pagamento della prima rata IMU. Il condizionale è d’obbligo finché non si avrà un chiarimento dalle Istituzione competenti.

( Articolo di Francesco Giuseppe Carucci pubblicato su “Fiscal Focus” )

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