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La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione IV

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SPESE IN TECNOLOGIE DIGITALI AMMESSE AL CONTRIBUTO DEL 3,575%.

Investimenti digitali e investimenti ordinari Per «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15.

febbraio 2017 e ss.mm.ii. Per «investimenti ordinari», si intendono gli investimenti di cui all’art.5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036)

Contributo al 2,75% e al 3,575%

Il semplice acquisto di un bene materiale elencato nell’ allegato 6/A alla circolare Sabatini non è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo. Infatti, per ottenerlo i «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» devono, senza eccezioni, essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche:

– controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller);

– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.


Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due su tre delle seguenti caratteristiche:

-sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; -monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; -caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Va precisato che i beni materiali dichiarati dall’ impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B e non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono, in nessun caso, essere ammessi al contributo come investimenti ordinari.


Per accedere al contributo ordinario, pari al 2,75% annuo, l’impresa deve presentare nuova domanda alla banca o intermediario finanziario, fermo restando che gli investimenti devono risultare iniziati dopo la presentazione della domanda stessa.

Interventi di interconnessione e integrazione in economia su macchinari rientranti nella prima sezione dell’allegato 6/A

L’impresa beneficiaria, nella compilazione dell’allegato n. 8 (di cui alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036) relativo agli interventi di interconnessione e integrazione in economia tramite personale interno, o comunque senza emissione di titoli di spesa, previsti per gli investimenti riconducibili alle macchine elencate di cui alla prima sezione dell’allegato 6/a alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e ss. mm. ii., è tenuta a compilare tutti i campi previsti dalla tabella per l’individuazione del/dei bene/i oggetto dell’investimento, a eccezione del campo «N. titolo di spesa» e del campo «Fornitore». Gli interventi in economia, effettuati tramite personale interno o comunque senza emissione di titoli di spesa, non sono ammissibili al contributo.

Spese per l’integrazione e l’interconnessione sostenute in data antecedente alla domanda di accesso alle agevolazioni

Ai fini della loro ammissibilità, tutti gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.


In particolare, per ciò che attiene le spese di interconnessione e integrazione, necessarie affinché gli investimenti di cui all’ allegato 6/A alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e ss.mm.ii. siano agevolati con il contributo maggiorato al 3,575% annuo, devono essere riferite ai beni, o
ggetto del piano d’ investimento, disponibili presso l’impresa beneficiaria. Inoltre, tali spese, secondo il principio contabile Oic 16, sono capitalizzate sui beni classificabili alla voce B.II.2 «Impianti e macchinari» e devono essere anch’ esse sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Al riguardo, si precisa che l’assenza di interconnessione e integrazione dei beni agevolati ai sistemi informatici e logistici dell’impresa comporta la non conformità dell’investimento realizzato e la conseguente non ammissibilità dello stesso sia ai fini della concessione del contributo maggiorato, sia ai fini del contributo ordinario.


In conclusione, nel caso in cui il bene di cui alla prima sezione dell’ allegato 6/A non sia interconnesso e integrato o tali spese siano sostenute precedentemente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni (art. 12 comma 1 lett.e), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016), l’investimento non risulta conforme e sarà dunque revocato.
Le spese per l’ interconnessione e l’ integrazione sono, infine, agevolabili se sostenute entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (circ. 15 febbraio 2015).
Le predette spese possono essere sostenute anche successivamente al predetto termine (purché non oltre la data di invio della Richiesta Unica di erogazione, pena la revoca del contributo) ma in tal caso non sono ammissibili al contributo.

Beni «ordinari» acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla «Impresa 4.0»

Non possono beneficiare del contributo Sabatini maggiorato al 3,575% annuo i beni «ordinari» acquistati dall’ impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla «Impresa 4.0».

Negli allegati n. 6/A (beni materiali) e n. 6/B (beni immateriali) alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., sono riportati gli elenchi a cui necessariamente si rimanda per stabilire la riconducibilità o meno dei beni oggetto del programma d’investimento alla tipologia di beni ad alto contenuto innovativo c.d. «Impresa 4.0».

A tale proposito, si ricorda che la stessa circolare del 15 febbraio 2017, al punto 7.6, dispone che gli investimenti dichiarati in domanda dalla Pmi come «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», se non rientranti negli elenchi di cui ai citati allegati 6/A e 6/B e se non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono, in nessun caso, essere ammessi al contributo come investimenti «ordinari».


IL FINANZIAMENTO

 Il tasso di interesse applicato dalla banca e la correlazione con il contributo Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene
concesso dal ministero, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’ investimento a un tasso d’ interesse annuo pari al:

– 2,75% per gli «investimenti ordinari»; – 3,575% per gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti» (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).



Finanziamenti di durata superiore ai 5 anni

Anche se l’importo del bene lo richiede, stipulare contratti di finanziamento di durata superiore a 5 anni non permette di ottenere il contributo. I finanziamenti devono avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel ca
so di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva.

Massimale di 4 milioni di euro di finanziamento

In caso di gruppo economico di più imprese, il massimale di 4 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa e non al gruppo.

Contratto di leasing già stipulato

La domanda di contributo Nuova Sabatini a fronte di un contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene, non può essere presentata.

Ciò in quanto la stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla Convenzione Mise/Cdp/Abi.


Preammortamento

Se l’impresa non prevede un periodo di preammortamento per il finanziamento bancario, l’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento.

(art. 5 decreto interministeriale 25 gennaio 2016).


Erogazione in un’unica soluzione e fornitura di più beni

Secondo quanto previsto dall’ art. 4 comma 1, lett. e) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, il finanziamento deve «essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi un
a pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene». Qualora i beni in leasing finanziario presentino una data di collaudo successiva alla data del verbale di consegna, occorre far riferimento alla data di collaudo, fermo restando il termine previsto all’ art. 5 del decreto in base al quale gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Come termine entro il quale deve essere erogato il finanziamento in leasing, va presa in considerazione l’ultima tra la data di consegna del bene e la data di collaudo. (art. 4, comma 1, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Importo del finanziamento superiore all’ investimento

Una banca/intermediario finanziario non può deliberare e stipulare un contratto di finanziamento/di locazione finanziaria di importo superiore rispetto all’importo dell’investimento indicato dall’ impresa cliente nel modulo di domanda atteso che, in linea con quanto disposto dall’ art. 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e con quanto previsto al punto 5.2, lett. a) della circolare 15 febbraio 2017 n. 14036, il finanziamento deve essere deliberato per un importo massimo pari al 100% degli investimenti.

Acconto al fornitore e contratto di leasing

Premesso che il contratto di leasing finanziario è a copertura del 100% dell’investimento, per un importo pari al prezzo di vendita del bene, nel caso in cui nell’ ambito dei contratti di leasing, la società richiedente dopo aver presentato la domanda di agevolazione, versa un acconto al fornitore per bloccare il bene, l’importo di tale acconto è ricompreso nell’importo del contratto di leasing finanziario. A conferma che tale prassi sia riconducibile a un’unica operazione di finanziamento, il fornitore emette nei confronti della società di leasing un’unica fattura corrispondente al 100% del valore del bene finanziato in leasing contenente anche il maxicanone.
Tale procedura risulta ammissibile, a condizione che gli importi corrisposti risultino in un’ unica fattura, emessa dal fornitore del bene nei confronti della società di leasing, pari all’ intero importo del bene e la relativa spesa risulti completamente tracciabile.

Tale procedura determina delle conseguenze dirette sulla corretta compilazione dei documenti allegati alla richiesta unica di erogazione del contributo ovvero:

– la «dichiarazione liberatoria del fornitore» (allegato 4 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.) può prevedere due diverse date che attestano la ricezione dei pagamenti, ma le stesse dovranno essere ricondotte allo stesso «numero di fattura» perché, come sopra descritto, la fattura è unica ed è relativa all’intero importo;

– la «dichiarazione della società di leasing», per la quale non è previsto uno specifico format, deve richiamare la fattura rilasciata dal fornitore per l’intero importo.


Fondo di garanzia Pmi

Come regola generale, i soggetti che possono richiedere la garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», in relazione a finanziamenti concessi a Pmi e nell’ interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero
il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.

Pertanto, non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, bensì le banche/intermediari finanziari.

Inoltre, l’impresa non deve indicare nella dichiarazione di ultimazione dell’investimento che ha beneficiato del Fondo di garanzia, in quanto la richiesta di accesso al Fondo è stata effettuata in sede di domanda «Nuova Sabatini» e pertanto, in sede di concessione del contributo la relativa agevolazione è stata già considerata ai fini della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.

L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Tempo intercorrente tra la delibera bancaria e l’erogazione del finanziamento

Il contratto di Finanziamento deve essere stipulato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo, che a sua volta viene adottato dal ministero entro 30 giorni dalla ricezione della relativa delibera di finanziamento trasmessa dalla banca/intermediario.


La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo. I finanziamenti devono essere erogati in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene (qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni l’erogazione avviene in più soluzioni entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene) (art. 4 decreto interministeriale 25 gennaio 2016 – art. 4 convenzione Mise-Abi-Cdp).

Tempo intercorrente tra la delibera bancaria e l’erogazione del contributo

L’ erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da
effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento, pena la revoca del contributo. Le richieste di erogazione sono evase dal ministero entro un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici (art. 10 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017 n. 14036). Cambio del soggetto finanziatore in sede di erogazione del contributo In sede di presentazione della domanda l’impresa deve scegliere il soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario e non può più modificare la scelta effettuata. Pertanto in sede di erogazione del contributo non è possibile cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento.


Termine antro il quale deve essere concluso l’investimento

Generalmente, salvo proroghe concesse a causa della pandemia da Covid-19, l’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’ investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. (circ.15 febbraio 2017, n. 14036).


Termini e modalità per la trasmissione della Dichiarazione di Ultimazione dell’Investimento

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione
dell’investimento (modulo Dui), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (procuratore o titolare) dell’impresa e trasmessa al ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento), pena la revoca del contributo concesso. La stessa (così come le richieste di erogazione del contributo) deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e inoltrata al ministero attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via Pec dal ministero all’ indirizzo Pec dell’impresa (art. 10 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).


Ultimazione dell’investimento e pagamento fatture

La dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l’emissione di tutte le fatture, ma non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della
presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori. Elenco beni oggetto da allegare alla dichiarazione di ultimazione Nell’ elenco dei beni oggetto dell’agevolazione per i beni in leasing è necessario indicare gli estremi del verbale di consegna dei beni stessi rilasciato dalla società di leasing. In assenza di un numero identificativo del verbale di consegna dei beni, è possibile indicare il numero del contratto di leasing.


La «data di ultimazione dell’investimento»

Per «data di ultimazione dell’investimento» si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e, in caso di leasing, con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura. Il termine di ultimazione dell’investimento non deve necessariamente coincidere con quello indicato in sede di domanda, infatti, detto termine è solo orientativo.
L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento o di leasing.


La dicitura da apporre in fattura

Per le fatture, emesse in copia in formato cartaceo, la dicitura da apporre sul documento «Spesa di euro realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’ articolo 2, comma 4, del dl 69/2013«, deve essere riportata dall’ impresa su ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

Con specifico riferimento all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

– inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’ art. 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

– inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;

– qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’ articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è sufficiente l’inserimento del Cup all’ interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’ indicazione del Cup, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Va precisato che la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’ impresa beneficiaria (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’ emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.


Bene agevolato difettoso

Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall’ ultimazione dell’investimento tali da non garantirne l’uso funzionale, può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, purché l’impresa ne dia comunicazione al ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere mediante piattaforma, in cui deve essere riportata la descrizione del bene sostitutivo, nonché i dati identificativi dello stesso.

Dilazione di pagamento superiore a 120 giorni

Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda L’impresa che abbia realizzato un investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda/deliberato/contrattualizzato dalla banca o società di leasing, deve dichiarare la spesa effettivamente sostenuta trasmettendo regolarmente la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione entro i tempi previsti, allegando la documentazione relativa al solo investimento realizzato. Si potranno verificare i seguenti casi:

– importo investimento realizzato superiore: il contributo non potrà essere incrementato e sarà erogato secondo il piano riportato nel decreto di concessione;

 – importo investimento realizzato inferiore: in sede di istruttoria della richiesta di erogazione il ministero provvederà a emettere il preavviso di rideterminazione del contributo a cui seguirà relativo decreto.


Il «numero di matricola del bene agevolato»

Per «numero di matricola» del bene agevolato si intende un numero che consenta l’univoca identificazione del bene agevolato e, qualora il bene non abbia un proprio identificativo, può essere attribuito un numero interno all’ azienda (per esempio bene n. 01, bene n. 02, ecc.). In caso di bene formato da più componenti, si attribuisce lo stesso numero sia al bene principale che ai componenti (per esempio bene n. 01 formato dai componenti n. 01.I, 01.II, 01.III ecc.).
Va inoltre precisato che per la Nuova Sabatini non è necessario apporre specifiche targhette ai beni agevolati. Le imprese con Durc assente Le imprese beneficiarie che non hanno l’obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (Inps/Inail/Cassa edile), preposti al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), devono compilare e trasmettere al ministero
, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore.
Nella predetta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del dpr n. 445/2000, la Pmi attesta di non avere dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione), indicando, al contempo, l’opzione pertinente relativa alla propria posizione contributiva riportando, ove necessario, l’ opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi. La piattaforma informatica del ministero permette alla Pmi di inviare la suddetta dichiarazione sostitutiva solo successivamente alla trasmissione della Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (Dui) da effettuarsi nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento (circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).


A tal proposito, si precisa che la «dichiarazione di esenzione Durc» è valida per tutte le domande presentate dall’ impresa beneficiaria e ha durata di 120 giorni a partire dalla data di trasmissione al ministero.

Considerata la validità quadrimestrale dell’attestazione, l’impresa dovrà trasmettere la «dichiarazione di esenzione Durc» in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di pagamento e dovrà trasmettere una nuova dichiarazione qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’ erogazione delle agevolazioni emerga che detta «dichiarazione di esenzione Durc» sia stata trasmessa da più di 120 giorni.


Si sottolinea, infine, che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Pmi viene presa in considerazione dall’ Amministrazione al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo solo nel caso in cui si ha evidenza del mancato censimento dell’impresa nelle banche dati dei predetti Enti previdenziali (Inps/Inail/Cassa edile).

CUMULABILITÀ

Il cumulo delle agevolazioni in relazione all’acquisto di beni strumentali con altri aiuti di Stato sulle stesse spese

Le agevolazioni concesse in relazione all’ acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese, a condizione di rispettare i limiti di cumulo di seguito specificati.

Come disposto dall’art. 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Tfue o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni «Nuova Sabatini» sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’ emergenza del Covid-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di Esl (Equivalente sovvenzione lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario.

Limiti di cumulo

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni «Nuova Sabatini» siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).


Cumulabilità Nuova Sabatini con il «Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

In seguito al recepimento del comma 102 della legge 208/2015 (così come modificata dall’ art. 7-quater comma 3, dl 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2017) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016.


In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.


Cumulabilità Nuova Sabatini con il «Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali»

La legge 169/2019 (legge di bilancio per il 2020), all’ art. 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’ imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, a eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che «Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’ imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto».


AFFITTO D’AZIENDA (O DI RAMO D’ AZIENDA)

Affitto d’azienda/ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini

L’affitto del ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la «Nuova Sabatini», seppur non esplicitamente disciplinato dalla normativa della misura, è consentito con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Il soggetto beneficiario, pur rimanendo titolare delle agevolazioni, è tenuto, in primo luogo, a dare comunicazione dell’operazione d’ affitto (riguardante l’azienda/ramo d’azienda con beni strumentali agevolati) tramite piattaforma al ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario. Nella predetta comunicazione deve essere rappresentata la motivazione alla base dell’operazione di affitto dell’azienda o di un suo ramo. Alla comunicazione deve essere, inoltre, allegata copia del contratto di affitto, già debitamente registrato e le dichiarazioni dell’affittante e dell’affittuario, redatte secondo gli specifici moduli, con i quali i predetti due soggetti si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel decreto di concessione delle agevolazioni. Per la comunicazione da inviare al ministero e per le due dichiarazioni sopra menzionate, il soggetto beneficiario è tenuto a utilizzare i rispettivi moduli, disponibili sia sulla piattaforma informatica (https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it), sia nell’ area «Erogazione contributi» della sezione del sito internet del
ministero dedicato alla misura, allegando, come detto, il contratto di affitto debitamente registrato. Le richieste redatte in difformità con le richiamate forme e modalità non potranno essere istruite.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Preventivi di spesa in sede di presentazione della domanda

All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa. Preventivi, fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla richiesta unica di erogazione del contributo (modulo RU), che, secondo lo schema di cui all’allegato n.3 della circolare, deve essere corredata, tra le altre, delle dichiarazioni l
iberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti il requisito di nuovo di fabbrica e il pagamento integrale del bene. Nel caso di investimento in leasing, alla richiesta unica di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori (allegato n. 4) (art. 10 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 15 febbraio 2017, n. 14036).

Presentazione delle domande a più banche/intermediari finanziari

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro. Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale dei beni oggetto dell’investimento e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda tuttavia alle imprese di non frazionare l’investimento su più domande (art. 4 decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ. 14036 del 15 febbraio 2017).

Domande da parte di un’impresa con più sedi operative e più codici Ateco L’impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione, in quanto a ogni domanda Nuova Sabatini deve corrispondere un’unica sede operativa dell’impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l’investimento e devono essere ubicati i beni agevolati (circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.). Nel caso di impresse con diversi codici Ateco nel modulo si deve indicare il codice relativo all’ attività prevalente o quello relativo all’ attività nella quale ricade l’investimento.

( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette” )

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