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La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part I

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Più semplici e convenienti le modalità di erogazione della Nuova Sabatini per le domande presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2021.

Oltre alle facilitazioni introdotte circa le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) cui ha fatto seguito la circolare del ministero dello sviluppo economico n. 434 del 10 febbraio 2021, a partire dall’inizio di quest’anno per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche l’erogazione del contributo Sabatini verrà effettuata in un’ unica soluzione (anziché in sei quote annuali come previsto dall’ impianto originario dello strumento agevolativo) e, soprattutto, indipendentemente dall’ importo del finanziamento concesso (contrariamente da quanto avveniva in passato).

Accedere al contributo messo a disposizione dal Mise è possibile, va precisato, solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria; la relativa concessione è condizionata all’ adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte dell’istituto finanziatore aderente alle convenzioni stipulate tra il Mise, l’Abi e Cassa depositi e prestiti (art. 4, decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L’agevolazione Nuova Sabatini, che mira a sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, è un aiuto di stato configurabile come «contributo in conto impianti» a valere sui regolamenti unionali relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime «de minimis» (le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’ intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti).

A causa della pandemia, fino al 30 giugno 2021 alle imprese che hanno acquisito i finanziamenti agevolati dalla normativa è stata inoltre concessa la proroga della sospensione del pagamento delle rate di rimborso, nonché una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al ministero della connessa documentazione.

Il Mise, inoltre, al fine di rendere più fruibile l’accesso alle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini, ha elaborato una serie di risposte ai quesiti più frequenti (Faq) posti da parte di chi intende cogliere le opportunità previste dalla normativa agevolata.


Contributo in un’unica soluzione

L’ erogazione del contributo in un’unica soluzione può avvenire per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2021. Come previsto dall’art. 1, comma 95, della legge 178/2020, il contributo è erogato dal ministero alle pmi beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’ importo del finanziamento deliberato (circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021).

La Sabatini prima e dopo il 2021

L’ erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’ impresa ed è effettuata in un’unica soluzione per le domande presentate, alternativamente, a decorrere:

– dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall’ importo finanziario deliberato (art. 1, comma 95, legge 178/2020);

– dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro (art. 20, comma 1, lett. b), dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

– dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro (art. 39, comma 1, dl 76/2020, convertito dalla legge 120/2020.

L’impresa, a investimento ultimato, compila telematicamente la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo Dui), nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta unica (modulo RU) e la trasmette al Mise. Le Pmi che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono trasmettere la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (modulo RQR). La richiesta può riguardare l’erogazione in un numero di rate, a scelta, da 1 a 6. Per le domande trasmesse dalle imprese alle banche prima del 1° gennaio 2021, per le quali i contributi non sono erogati in un’unica soluzione, la Pmi deve trasmettere al Mise anche la Richiesta di pagamento (RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti precedentemente. La RP deve essere presentata con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

Proroghe

A causa della emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata prorogata la sospensione dei pagamenti, da parte delle imprese, delle rate dei finanziamenti ex Nuova Sabatini fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’art. 1, comma 248, della legge 178/2020. Inoltre, in linea con le misure straordinarie disposte dal governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della Nuova Sabatini la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Mise della connessa documentazione. Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’ impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’ art. 103 del dl 18/2020, come modificato dall’ art. 37 del successivo dl 23/2020. Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito all’ applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni della Nuova Sabatini.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che alla data di presentazione della domanda:

– sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;

– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

– non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;

– hanno sede in uno Stato membro purché provvedano all’ apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento (art. 3 dm 27 novembre 2013; circolare 24 dicembre 2014 n. 71299) La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale.

Grandi imprese

Una media impresa che assume la dimensione di grande impresa successivamente alla presentazione della domanda mantiene i requisiti previsti della Nuova Sabatini, in quanto la dimensione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. La situazione è differente in caso di subentro, in quanto, come disciplinato dal punto 14.5 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., devono essere verificati positivamente, in capo al subentrante, il rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016.

Start-up

Nel caso delle start-up, ovvero per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio o nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati e il totale dell’ attivo patrimoniale risultanti alla stessa data (art. 2, comma 7, dm 18/04/2005).

( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette” )

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