Studio Ramuglia Informa
- Attività di riscossione sospesa fino al 31 maggio
- Errata applicazione del reverse charge
- Riserve in sospensione di imposta
- IVA al 4% per lettiera per piccoli animali
- Bonus affitti non solo per commercio al dettaglio
- Casseforti automatiche: modello “Industria 4.0”
Attività di riscossione sospesa fino al 31 maggio
Il MEF ha annunciato la prossima emanazione di una norma con cui si farà slittare dal 30 aprile al 31 maggio il termine di sospensione delle attività di riscossione da parte del Fisco. Di conseguenza, slitta di un mese anche la norma secondo cui il versamento degli importi dovuti va fatto entro un mese dal termine della sospensione e, quindi, i contribuenti saranno chiamati alla cassa entro il 30 giugno.
Errata applicazione del reverse charge
Nell’ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge, l’erroneo comportamento tenuto dal cedente, ossia la fatturazione mediante la partita IVA lussemburghese in regime di non imponibilità, e dai cessionari, ossia l’assolvimento dell’imposta mediante il reverse charge, resta cristallizzato, dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. La sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.
Riserve in sospensione di imposta
Le rivalutazioni dei beni con pagamento di un’imposta sostitutiva sono, per espressa previsione normativa, riserve in sospensione d’imposta imponibili solo in caso di distribuzione, che si differenziano quindi da quelle imponibili in ogni caso di utilizzo. Nell’ipotesi di rivalutazioni gratuite, senza riconoscimento del maggior valore fiscale dei beni rivalutati, la riserva di rivalutazione rappresenta invece una normale riserva di utili e non è in sospensione d’imposta.
IVA al 4% per lettiera per piccoli animali
La cessione di una lettiera per piccoli animali deve essere assoggettata a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4%. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto di cui trattasi alla voce 230250 0000 crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi.
Bonus affitti non solo per commercio al dettaglio
Con riferimento al bonus affitti, le società che esercitano non solo attività di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d’imposta, allorché specificamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati, nel periodo d’imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Casseforti automatiche: modello “Industria 4.0”
Con riferimento al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, le casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possono rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello “Industria 4.0”. Ai fini della classificazione nell’ambito dell’allegato A, in ragione della loro funzione nello specifico processo, le “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante” devono essere più correttamente ricomprese tra i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
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