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Vendite a distanza: nuove regole anche per i forfettari

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Dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace, che comportano modifiche significative delle procedure finora adottate, sia da parte delle imprese interessate, sia dell’Amministrazione Finanziaria.

I nuovi regimi OSS e IOSS dal 1° luglio 2021

Per effetto delle modifiche introdotte alla direttiva Iva 2006/112/Ce, a partire dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove procedure di semplificazione degli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che operano nell’ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.


A tal fine, il regime del Moss (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali e, pertanto, verranno introdotti:

  • il nuovo regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di un altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo, e
  • il regime Ioss (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.


L’accesso al servizio da parte dei soggetti che intendono registrarsi ai predetti regimi è consentito a partire dal 1° aprile 2021. La nuova disciplina prevede la riduzione della soglia di semplificazione a 10.000 euro, da computarsi cumulativamente per le vendite complessivamente effettuate nell’intera area UE.

I soggetti che si avvalgono del regime forfettario

L’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ha introdotto un regime fiscale agevolato, il c.d. regime forfettario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, modificati da ultimo con la Legge di Bilancio 2020. La soglia di 65.000 euro di ricavi o compensi è stata fissata nel rispetto della direttiva 2006/112/Ce, come modificata dalla decisione del Consiglio n. 678 del 2013, che consente ai paesi membri di prevedere un regime di franchigia IVA per i contribuenti “minori”. Ai fini delle imposte dirette, i soggetti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, dalla ritenuta d’acconto operata/subita per i compensi corrisposti/percepiti, dalla compilazione degli ISA. Sotto il profilo IVA, dal cui campo di applicazione risultano esclusi, non sussiste l’obbligo di rivalsa, liquidazione e versamento dell’imposta, di registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, né tantomeno di presentazione delle comunicazioni periodiche (LIPE ed esterometro) e della dichiarazione annuale. Ancora, i forfettari non applicano lo Split Payment per le operazioni effettuate verso la PA e non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127. Risultano invece obbligati ai nuovi adempimenti di certificazione fiscale mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche i soggetti forfettari che esercitano una delle attività di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972.

Le operazioni intracomunitarie

Per quanto riguarda le operazioni attive, le cessioni di beni effettuate dai soggetti forfettari non sono qualificabili come cessioni intracomunitarie ex art. 41 del D.l. 331/1993, dovendo classificare tali operazioni come “cessioni interne”. In fattura non dovrà essere applicata l’IVA e l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi intrastat.
Sul fronte delle operazioni passive, per gli acquisti di beni da parte di soggetti UE trova applicazione l’art. 38, comma 5, lett. c) del D.l. 331/1993, pertanto la compilazione degli elenchi intrastat acquisti sarà obbligatoria nel caso di superamento della soglia di 10.000 euro. Nel caso in cui la predetta soglia non sia superata, invece, il fornitore estero applicherà in fattura l’IVA secondo la normativa vigente nel proprio Paese.
Le prestazioni di servizi soggiacciono invece alle regole ordinarie previste dagli artt. 7-ter ss. del D.P.R. 633/72; in tal caso, il contribuente dovrà indicare in fattura l’annotazione di inversione contabile e sarà obbligato alla presentazione degli elenchi intrastat (Circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016).

A partire dal 1° luglio 2021, anche i soggetti forfettari che dovessero superare la soglia unica di 10.000 euro di vendite a distanza, saranno obbligati ad assolvere l’IVA nel Paese di destinazione, secondo i modi ordinari (identificazione diretta o rappresentante fiscale), oppure attraverso il nuovo sportello unico. Infatti, come chiarito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 26 ottobre 2021, C-97/09, il regime di franchigia – disciplinato nel nostro ordinamento dalla L. 190/2014 – non può estendersi ai diversi obblighi previsti dagli altri paesi UE in cui il soggetto, benché in regime agevolato, abbia effettuato operazioni attive, dovendosi al contrario attenere alle disposizioni normative ivi previste.

( Articolo di Felicia Sdanganelli pubblicato su “Fiscal Focus” )

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