Gli aiuti alle imprese turistiche – Parte 4
Proroga del termine per la conclusione degli investimenti
Al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale Mise 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della «Nuova Sabatini» la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.
La proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020).
La richiesta dell’agevolazione
L’impresa presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo viene erogato dal Ministero alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
Agevolazioni
La Nuova Sabatini prevede la concessione di un contributo del 2,75% sulle spese ordinarie e del 3,575% sugli investimenti 4.0 (investimenti «digitali» e «tracciamento rifiuti»). Il contributo è erogato dal Mise alle imprese beneficiarie in una sola tranche, indipendentemente dall’ importo del finanziamento concesso. La generalizzata erogazione in un’unica soluzione introdotta dalla legge di bilancio 2021 (che ha anche prorogato con i commi 95-96 dell’art. 1 l’operatività della legge fino a tutto il 2021) si applica alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.
9) CREDITO IMPOSTA SISTEMI FILTRAGGIO DELL’ACQUA
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio per l’acqua potabile (art. 1, commi 1087-1089), con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dell’acqua dal rubinetto e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
I criteri e le modalità per l’accesso al credito d’imposta verranno stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
I beneficiari del credito di imposta sono le persone fisiche e i soggetti esercenti attività d’impresa (inclusi alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), arti e professioni.
Spese ammissibili
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Le spese non dovranno superare i seguenti limiti:
-1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
-5.000 euro per ciascun immobile adibito all’ attività commerciale o istituzionale e per gli altri soggetti.
Il bonus
Il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Pertanto, si potrà beneficiare di un bonus fiscale fino a 500 euro nel caso di installazione di depuratori d’acqua presso la propria abitazione, e di 2.500 euro per quel che riguarda, per esempio, i locali aperti al pubblico o le aziende.
Comunicazione
Le risorse stanziate ammontano a un totale di 10 milioni di euro, suddivisi tra il 2021 e il 2022. Per consentire la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, sarà necessario trasmettere comunicazione all’Enea sulle spese sostenute.
Credito imposta sistemi filtraggio dell’acqua | |
Beneficiari | Alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 |
Spese ammissibili | Acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 |
Agevolazioni | Credito d’imposta 50% spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 5.000 euro per i soggetti Iva per ciascuna unità immobiliare |
Periodo agevolabile | Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 |
Riferimenti normativi | (art. 1, commi 1087-1089, legge di Bilancio 2021) |
10) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto «Sostegni» (dl 41/2021), consiste nell’erogazione da parte dall’ Agenzia delle entrate, di una somma di denaro (o di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta a scelta irrevocabile del contribuente), a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’ impresa, tra cui le imprese turistiche (alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), in possesso di determinati requisiti.
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Il contributo è variabile a seconda dell’ammontare del volume di affari dell’anno 2021: dal 60% con ricavi non superiore a 100.000 euro fino al minimo del 20% con ricavi superiori ai 5 milioni, ma non oltre i 10 milioni di euro.
Il contributo non spetta sull’ intero calo del fatturato, ma sulla riduzione di «un solo mese di media calcolata» tra i due anni (2020-2019).
In pratica il contributo sarà compreso tra il 5% e l’1,67% del calo di fatturato annuo.
Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Beneficiari
Per accedere al contributo le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
– avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
– aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’ anno 2019;
– aver avuto nell’ anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
– soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
– enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, Tuir).
Erogazione
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’ Iban indicato nell’ istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’ Agenzia delle entrate.
Il credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale «Fatture e corrispettivi».
Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Domande
L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
11) RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI
Le imprese operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci, possono ricorrere alla rivalutazione gratuita dei beni aziendali e delle partecipazioni (art. 6-bis, dl 23/2020). Imprese beneficiarie La rivalutazione spetta a tutte le imprese (ditte individuali e società) con codice Ateco 55 (alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, b&b, residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione di vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero) e 96.04.20 (stabilimenti termali). In caso di affitto d’azienda la rivalutazione compete al soggetto cui spetta la detrazione degli ammortamenti, pertanto all’ affittuario, salvo diversa previsione contrattuale tra le parti.
Rivalutazione gratuita
La rivalutazione gratuita dei beni del settore alberghiero e termale (non è dovuta l’imposta sostituiva del 3% sul maggior importo rivalutato) può essere eseguita alternativamente nel bilancio al 31/12/2020 o nel bilancio al 31/12/2021 e non è strettamente collegata agli immobili, ma può riguardare anche gli altri beni, purché rivalutati tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene nell’ esercizio di rivalutazione.
Dal punto di vista fiscale i maggiori valori hanno una valenza automatica, ma la riserva generata dalla rivalutazione è in sospensione d’ imposta. Se distribuita ai soci, verrà applicata una tassazione a seconda della natura giuridica del soggetto e del pagamento o meno dell’ulteriore imposta sostitutiva del 10% (con cui può essere eventualmente affrancata la riserva).
Le plusvalenze e le minusvalenze fiscali derivanti da un’eventuale cessione potranno essere calcolate sul valore rivalutato solo dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione.
Riflessi sul bilancio
Nel caso di immobili riscattati in seguito al termine di un contratto di leasing (soprattutto immobiliare) con la rivalutazione gratuita si verificherebbe un riallineamento contabile con la conseguenza di migliorare il patrimonio netto attraverso la rivalutazione che deve essere iscritta in bilancio (riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta pari alla rivalutazione stessa non essendoci l’imposta del 3%).
Va sottolineato che l’incremento del patrimonio netto produce effetti positivi che possono migliorare il rating bancario. Gli eventuali effetti negativi dei maggiori ammortamenti, in quanto il riallineamento potrebbe determinare una perdita di bilancio, verrebbero assorbiti dalla riserva di rivalutazione in quanto utilizzabile a copertura delle perdite.
Rivalutazione gratuita dei beni | |
Beni rivalutabili | Beni materiali e immateriali immobilizzati e partecipazioni. La rivalutazione deve avvenire esclusivamente per categorie omogenee e non per singoli beni |
Periodo agevolabile | Anni d’imposta 2020 o 2021 (i beni devono essere già nel bilancio 2019) |
Agevolazioni | Maggiori ammortamenti deducibili ed eventuale affrancamento della riserva da rivalutazione con pagamento 10% (nessun costo per le imprese in contabilità semplificata). |
Plusvalenze e minusvalenze fiscali | In caso di cessione dei beni rivalutati, potranno essere calcolate sul valore rivalutato dal 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione |
12) ECOBONUS 2021
L’ecobonus al 65 o al 50% resta in vigore anche dopo l’introduzione del superbonus 110%, senza modifiche in merito alle spese ammesse in detrazione, ai lavori inclusi e ai limiti da rispettare.
All’ecobonus, prorogato dalla legge di bilancio 2021 fino a tutto il 2021, è possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Le spese ammissibili, in generale, riguardano la riqualificazione energetica.
Soggetti beneficiari
L’ecobonus 2021 può essere richiesto dai titolari di reddito di impresa che risultino possessori di un immobile di qualunque categoria (strumentale o patrimonio) nei confronti del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico, tra cui alberghi con codice Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Ecobonus 65%
Per il 2021 i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65% e comprendono le seguenti spese: Riqualificazione globale (detrazione massima 100.000 euro, detrazione 65%):
– Riqualificazione energetica globale; Involucro edilizio (detrazione massima 60.000 euro, detrazione 65%):
– coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); Collettori solari (detrazione massima 100.000 euro, detrazione 65%):
– Installazione di collettori solari termici;
– microcogeneratori; Collettori solari (detrazione massima 30.000 euro, detrazione 65%):
– interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti;
– caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio;
– sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione;
– sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza; – sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; Collettori solari (detrazione massima 15.000 euro, detrazione 65%):
– sistemi di building automation.
Ecobonus 50%
L’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 50% per il 2021 comprende: Involucro edilizio (detrazione massima 60.000 euro, detrazione 50%):
– sostituzione di finestre comprensive di infissi;
– installazione di schermature solari; Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria (detrazione massima 30.000 euro, detrazione 50%):
– caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%;
– installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili.
N.B. L’ecobonus 2021 arriva fino all’ 85% ma solo per i condomini.
Cessione del credito e sconto in fattura
In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus 65 e 50% anche per il 2021 si potrà optare:
– per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito;
– per la cessione di un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020).
Comunicazione Enea
La comunicazione Enea per la detrazione del 50 o 65% del 2021 delle spese effettuate deve essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, indicando dati anagrafici del beneficiario, informazioni relative all’ immobile oggetto di intervento, tipologia di intervento.
13) GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Le imprese turistiche presenti su tutto il territorio nazionale in regola con il versamento dei contributi, con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con l’applicazione dei Ccnl, che non abbiano effettuato licenziamenti pregressi, possono ottenere gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 20121 per l’assunzione di giovani under 36 e di donne svantaggiate.
Per l’operatività delle misure bisogna attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Giovani under 36
Per l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni è previsto l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con esclusione dei premi Inail. In particolare, lo sgravio viene concesso per:
– le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time);
– le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 6.000 euro l’anno per un periodo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in tutte le altre regioni del territorio nazionale.
Requisiti per lo sgravio
Alla data dell’assunzione agevolata i lavoratori non devono essere stati già occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro. Pertanto lo sgravio non si applica nel caso di lavoratori che hanno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non sono ostativi i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo. Non sono agevolabili contratti di apprendistato, rapporti di lavoro domestico e rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.
Donne svantaggiate
Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato e per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 di donne che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che siano disoccupate da oltre 12 mesi.
L’agevolazione è concessa inoltre al datore di lavoro per l’assunzione di donne di qualsiasi età:
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
– che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’esonero contributivo
L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, compreso i premi Inail, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato:
– 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;
– 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, da trasformare poi a tempo indeterminato.
L’assunzione delle donne deve in ogni caso comportare un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno, computando, quindi, i lavoratori con contratto a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Sono esclusi dal computo della media i lavoratori che non sono più al lavoro per dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, licenziamento per giusta causa.
14) INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO
I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali possono ottenere dall’ Inps un bonus che consiste nell’ indennità una tantum di 2.400 euro, come previsto dal decreto Sostegni per l’anno 2021.
Requisiti
Hanno diritto al bonus:
– lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
– lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell’anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021;
Ulteriori categorie
Possono accedere alle indennità Covid-19 anche i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva concessa dal decreto Ristori alle seguenti categorie di lavoratori: – stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– intermittenti;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito del soggetto che le percepisce.
Cumulabilità
I bonus stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinaria di invalidità.
Domande
Coloro che non hanno beneficiato della misura in precedenza devono presentare domanda all’ Inps per richiedere l’indennità Covid-19 entro il 30 aprile 2021, in una in modalità online, tramite il portale web Inps, effettuando l’accesso con pin Inps, o identità Spid almeno di livello 2, o Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi.