Gli aiuti alle imprese turistiche – Parte 3
Utilizzo del bonus
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap. Per le modalità di determinazione del credito si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020, che ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’ amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato un apposito contratto per l’installazione del Pos. Gli operatori turistici riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.
Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’ online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, e altresì nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne termina l’utilizzo.
6) CREDITI D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
L’ art. 28 del dl 34/2020 convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020 (decreto Rilancio) prevede un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.
Beneficiari
Il bonus è riconosciuto in particolare alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dall’ammontare del volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente. Ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 del codice Ateco. Il dl 104/2020 conv. legge 126/2020, ha esteso il credito alle strutture termali a nulla rilevando il volume di ricavi conseguiti.
Il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (anno 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (anno 2019).
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente. L’ ambito soggettivo coinvolge quindi:
– gli imprenditori individuali e delle snc e sas che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– le srl, spa, sapa, società cooperative (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir);
– le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– i soggetti in regime forfetario di cui all’ art. 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Misura del bonus
Il credito d’imposta è modulato in funzione del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti:
– in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato;
– in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.
Il diritto all’agevolazione dei soggetti locatari è subordinato a un test sul fatturato: il credito d’imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il bonus è commisurato con riferimento all’ importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il dl 104/2020 ha esteso il credito d’ imposta al quantum versato nel mese di luglio. Il credito spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che:
– hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
– a far data dall’ insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid.
Utilizzo del bonus
È possibile sia l’utilizzo diretto, sia la cessione:
– utilizzo in compensazione, previo pagamento dei canoni di riferimento;
– utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta di sostenimento della spesa;
– cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
– cessione del credito d’ imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Qualora il credito venga ceduto al locatore o concedente, quest’ultimo può fruire del credito d’imposta con le seguenti modalità:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione; – in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Crediti d’ imposta per canoni di locazione | |
Beneficiari | Imprese turistico ricettive, stabilimenti termali e centri benessere; alberghi, agriturismi, b&b, agenzie di viaggio e turismo e tour operator |
Agevolazioni | Credito d’ imposta pari al |
– 60% del canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività; | |
– 50% in caso di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator) | |
Requisiti | Il beneficiario deve aver subìto nel 2020 una diminuzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto lo stesso mese del periodo d’imposta 2019. Tale condizione non opera a favore delle aziende ubicate in comuni in zona rossa o già in calamità al 31 gennaio 2020, o soggetti che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2019 |
Periodo agevolabile | – da marzo 2020 (da aprile 2020 per gli stagionali) fino ad aprile 2021; |
– da marzo 2020 fino ad aprile 2021 per agenzie di viaggio e tour operator | |
Riferimenti normativi | art. 28, dl 34/2020; art. 77, dl 104/2020; art. 1, comma 602, legge 178/2020 |
7) CONTRIBUTI A OPERATORI DEI COMPRENSORI SCIISTICI NEI COMUNI MONTANI
Il decreto Sostegni ha istituito un fondo di 700 milioni di euro, per l’anno 2021, destinato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, nonché a maestri e scuole di sci.
Il Fondo prevede l’erogazione di contributi a sostegno degli operatori del turismo invernale ed è destinato a dare specifici ristori alle stazioni sciistiche e alle attività di impresa a esse correlate.
Le regioni, entro 30 giorni dalla prossima emanazione del decreto ministeriale, dovranno assegnare tali risorse:
– per una quota non inferiore al 70% in favore dei comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
– la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono: attività di vendita di beni e servizi al pubblico; ai maestri di sci; scuole di sci.
Contributo
Il contributo a fondo perduto non costituisce reddito imponibile in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva sui rapporti dell’indebitamento né ai fini Irap.
Il contributo può essere richiesto in erogazione diretta, o in alternativa, con scelta irrevocabile del contribuente e per la sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Cumulabilità
Il contributo a favore dei maestri di sci non è cumulabile con l’incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall’ art. 10 del decreto Sostegni.
Contributi a operatori dei comprensori sciistici nei comuni montani | |
Beneficiari | – soggetti esercenti attività nei comuni a vocazione montana appartenente ai comprensori sciistici delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano – maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l’attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 – scuole di sci presso le quali i maestri risultano operare alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2017-2019 |
Agevolazioni | Da determinarsi con apposito decreto con cui verranno individuate le modalità di assegnazione dei contributi a fondo perduto |
Periodo agevolabile | Il Fondo prevede il riparto delle risorse economiche in proporzione ai dati storici delle presenze dell’anno 2019 e del fatturato del triennio 2017-2019, ma non tiene in considerazione i dati dell’anno 2020 , né del primo trimestre dell’anno 2021 |
Riferimenti normativi | art. 2 decreto Sostegni |
8) NUOVA SABATINI
La «Nuova Sabatini» è un’agevolazione che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 il contributo ministeriale verrà erogato in un’unica soluzione.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, inclusi alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 che alla data di presentazione della domanda non si trovano in condizioni tali da risultare imprese «in difficoltà».
Investimenti finanziabili
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per «impianti e macchinari», «attrezzature industriali e commerciali» e «altri beni» ovvero spese classificabili nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c. come declamati nel principio contabile n.16 dell’ Oic, nonché a software e tecnologie digitali (per approfondimenti si vedano la fattispecie B.II 2) impianti e macchinario, la fattispecie B.II 3), attrezzature industriali e
commerciali e la fattispecie B.II 4) Altri beni).
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a «immobilizzazioni in corso e acconti» Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
– autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
– correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Spese ammissibili
Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’ attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 c.c. e destinati a strutture operative già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. Non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Mobili e attrezzature
Rientrano tra le spese ammissibili in quanto classificabili nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c. e purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, e non materiali di consumo (per esempio tendaggi, stoviglie, ecc.), correlati all’attività svolta dall’impresa e ubicati presso l’unità locale in cui è realizzato l’investimento.
Impianti
Sono classificabili alla voce B.II.2 «Impianti e Macchinari» del bilancio secondo l’art. 2424 c.c., come declamati nel Principio contabile n. 16 dell’Oic. Si considerano ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene, ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.
L’impianto elettrico e l’impianto idraulico non sono invece ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra «altre immobilizzazioni immateriali».
L’acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di «impianti», quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’ art. 2424 c.c.
Automezzi
Essendo destinati al trasporto in conto proprio, sono ammissibili con la Nuova Sabatini, purché si tratti di beni correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti un’unità locale dell’impresa. Sono ammessi al contributo i beni già utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (per esempio i beni portati in fiera a uso mostra).
Erogazione del contributo
Come previsto dall’art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2021, il contributo verrà erogato dal Mise alle Pmi beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021 (Circolare direttoriale Mise n. 434/2021).
( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette” )