studioramuglia@gmail.com   090 336216

Capitalizzazione delle medie imprese: il credito d’imposta per gli investitori

Condividi

Dal prossimo 12 aprile, e fino al 3 maggio, decorre il termine per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore degli investitori che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale nelle medie imprese; credito d’imposta disciplinato dall’articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, norma oggetto di attuazione ad opera del D.M. 10.08.2020.

Va evidenziato che l’agevolazione spetta secondo l’ordine di presentazione delle istanze, secondo il meccanismo del click day.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l’aumento di capitale sociale, che deve essere stato deliberato e perfezionato entro il 31 dicembre 2020 (è previsto un allungamento del termine di 6 mesi ma solo per l’agevolazione che riguarda la società che ha deliberato l’aumento di capitale e non gli investitori), in società per azioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia (escluse quelle di cui all’articolo 162-bis Tuir e quelle che esercitano attività assicurative), società regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:

  • devono aver registrato nel 2019 ricavi compresi tra euro 5 milioni ed euro 50 milioni;
  • devono aver subìto, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una riduzione di fatturato di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro, e quindi il credito d’imposta massimo ammonta a 400 mila euro.

Come ulteriore condizione la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e l’eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L’agevolazione spetta all’investitore che abbia acquisito prima della presentazione dell’istanza:

a) una copia della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento, datata dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020;

b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000 (euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ovvero, se il credito d’imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determina il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche l’importo massimo del credito d’imposta che l’investitore può richiedere.

L’istanza per il credito di imposta degli investitori, da presentarsi all’Agenzia delle Entrate dal prossimo 12 aprile entro il 3 maggio (nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito), su modello di cui al provvedimento 67800/2021, è composta:

  • dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
  • dal quadro A, contenente l’importo del credito d’imposta richiesto,
  • dal quadro B, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, se il credito d’imposta richiesto supera i 150.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante, che è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili.

Il credito d’imposta così determinato non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

( Articolo di Federica Furlani pubblicato su “Euroconference News” )

Rispondi

Torna su