I pagamenti delle cartelle restano congelati fino al 30 aprile
Stop ad azioni esecutive e sospensioni delle verifiche di enti pubblici nei casi di pagamenti superiori a 5mila euro.
L’articolo 4 del decreto Sostegni (Dl 41/2021) proroga al 30 aprile il periodo di sospensione dei pagamenti all’ agente della riscossione, previsto nell’ articolo 68 del Cura Italia (decreto legge 18/2020). La proroga ha come effetto automatico il prolungamento del blocco delle azioni esecutive, incluso il pignoramento delle quote stipendiali, e la sospensione delle verifiche degli enti pubblici, in caso di pagamenti superiori ai 5mila euro. Il Dl 41 ha inoltre differito di 24 mesi i termini di notifica delle cartelle di pagamento.
La proroga dei pagamenti Per effetto dell’articolo 4, tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto legge 18/2020) e il 30 aprile 2021 sono sospesi.
Sono, ad esempio, le rate delle dilazioni con l’agente della riscossione.
I relativi importi dovrebbero, in linea di principio, essere versati entro maggio. Va però ricordato che, in caso di debiti – scaduti e non scaduti all’ 8 marzo 2020 – mai dilazionati, prima è sempre possibile presentare istanza di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.
Lo stesso vale per chi all’8 marzo aveva dilazioni decadute. In tal caso, se l’istanza è presentata entro la fine di quest’anno, non occorre versare le quote scadute per accedere al nuovo piano di rientro. Sempre per le domande trasmesse entro fine anno, si beneficia dell’aumento a 10 rate non pagate della condizione di perdita del beneficio del termine e dell’ampliamento a 100.000 euro del limite di debito entro il quale non occorre dimostrare la situazione di difficoltà del debitore.
Il blocco dei recuperi Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo 159/2015, richiamato nel primo comma dell’articolo 68 del Dl 18/2020, durante il periodo di sospensione è vietato notificare cartelle di pagamento. Da tale divieto, la prassi amministrativa (circolare 25/E/ 2020 dell’agenzia delle Entrate) ha dedotto il blocco di tutte le operazioni esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi e ipoteche).
La norma estende al 30 aprile anche il blocco del pignoramento presso terzi delle quote stipendiali. La proroga porta con sé anche lo stop alle verifiche che gli enti pubblici devono effettuare per i pagamenti maggiori di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
La proroga dei termini Il decreto Sostegni contiene inoltre una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle che agisce in due direzioni. Da un lato, essa riguarda tutti gli affidamenti trasmessi dall’ 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dall’ entrata di cui si discute (erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Nel contempo, il differimento opera per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell’ articolo 157, comma 3 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), senza che rilevi la relativa data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni afferenti le dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’ imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.
Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dal suddetto articolo 157 ed ora sostituita con quella in esame. Per le cartelle originariamente in scadenza nel 2020, trova invece applicazione la previsione di carattere generale di cui all’ articolo 12 del Decreto legislativo 159/2015, per effetto della quale il nuovo termine scade il 31 dicembre 2022.
Nulla viene detto sugli affidamenti eseguiti prima dell’8 marzo 2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali (si pensi, ad esempio, ai contributi previdenziali, ai tributi locali e al bollo auto).
Per tali carichi, si ritiene applicabile la clausola di natura residuale, di cui al su citato articolo 12 del Decreto legislativo 159/2015, secondo la quale tutti termini pendenti all’inizio della sospensione sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima (419 giorni).
( Articolo di Luigi Lovecchio pubblicato su “Il Sole 24Ore” )