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Il regime fiscale forfettario. Riepilogo dei casi di esclusione

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La L. 190/2014 all’articolo 1, commi da 54-89 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime forfettario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati, a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

  • il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 L. 388/2000);
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto “regime dei nuovi minimi” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011) – con proroga fino al 31.12.2015;
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011).

Tra i requisiti soggettivi per l’accesso era previsto che potevano usufruirne le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrevano in una delle cause di esclusione previste.

Con la L. 145/2018, articolo 1, commi da 9 a 11, il regime è stato rivisto ed ampliato quanto a platea di soggetti interessati, prevedendo in particolare il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (indipendentemente dall’attività svolta) per potervi rientrare e l’applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali e Irap.

Chi adotta il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla L. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, quindi al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Il limite di euro 65.000 è previsto che sia ragguagliato ad anno, nel caso in cui l’attività sia stata avviata nel corso dell’esercizio. Nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

L’articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha nuovamente modificato le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, confermandone alcune ed inserendone di nuove.

In particolare, sono esclusi dal regime forfettario:

  • i soggetti persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno superato la soglia di euro 65.000 di ricavi o compensi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    1. partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (articolo 5 Tuir);
    2. oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

È inoltre stato previsto che siano esclusi:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
  • coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

In particolare, nel caso di partecipazione in una s.r.l., il soggetto persona fisica che intraprenda un’attività di impresa o lavoro autonomo è escluso dal regime agevolato quando:

  • la partecipazione determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
  • l’attività economica svolta dalla s.r.l. sia riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario (si devono guardare i codici Ateco).

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15% è ridotta al 5% al verificarsi delle tre condizioni:

  • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni,
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello del riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di del comma 54, vale a dire euro 65.000.

( Articolo di Francesca Dal Porto pubblicato su “Euroconference News” )

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