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Credito Mezzogiorno: da oggi invio della comunicazione con il nuovo modello

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A partire dalla giornata odierna, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (Zes), andrà inviata con il modello aggiornato dall’Agenzia delle Entrate con il Provv. Prot. n. 65238/2021, sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione dei crediti d’imposta, sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia delle entrate utilizzando il precedente modello.

La trasmissione telematica del modello dovrà essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it a partire da oggi.

L’aggiornamento del modello e delle relative istruzioni si è reso necessario poiché la legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il regime agevolativo previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge di Stabilità 2016, ovvero il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, e parimenti l’articolo 1, comma 316, della legge di Bilancio 2020 n.190/2019 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della misura riguardante il tax credito per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes.

Invece, il credito d’imposta Sisma centro Italia non è stato prorogato per il biennio 2021/2022; infatti, nelle istruzioni per la compilazione del quadro B è precisato che i righi da B19B a B22B, che indicano gli investimenti effettuati/ da effettuare nel 2021, non possono essere compilati per il credito d’imposta nei comuni del Centro Italia.

Modalità di presentazione

La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
  • tramite gli intermediari abilitati.


La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Si ricorda che ciascuna impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno; questo perché nella medesima comunicazione non è consentito indicare gli investimenti relativi al credito d’imposta Mezzogiorno, quelli relativi al credito d’imposta Sisma nonché gli investimenti relativi al credito d’imposta ZES.

Utilizzo del credito

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.


Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, il relativo modello F24 è scartato.

Rettifica della comunicazione

Il contribuente che intende rettificare una comunicazione precedentemente inviata deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione.

Rinuncia al credito d’imposta

Se il contribuente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che vuole annullare. In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.

( Articolo di Serena Pastore pubblicato su “Fiscal Focus”)

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