Compensazioni orizzontali dei crediti IVA al via
Vincoli alla compensazione nel modello F24
La dichiarazione, al pari del Modello TR, deve essere munita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure della sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. (collegio sindacale, sindaco unico, revisore contabile o società di revisione), che attesti la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Il modello F24 che espone la compensazione del credito IVA deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici, Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto dei servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.
Aumento della soglia a 50.000 euro annui
Un analogo incremento è previsto ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità, in particolare in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (su una scala di 10) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).
È stato chiarito che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso IVA, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità o per la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta (circolare n. 20/E/2019, § 7.4).
Esempio
Si consideri un contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso dell’anno 2020, rimborsi IVA complessivi per 43.000 euro:
25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per l’anno 2019;
18.000 euro relativi al primo trimestre dell’anno 2020.
Se avesse voluto effettuare nei successivi mesi dell’anno 2020 una richiesta di rimborso di 22.000 euro relativa al secondo trimestre 2020, non avrebbe potuto fruire dell’esonero dalla prestazione della garanzia, atteso che tale richiesta avrebbe determinato il superamento della soglia di 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio.
Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per l’anno 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre dell’anno 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi.
In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il limite di 50.000 euro, siccome è relativo alle richieste di compensazione effettuate nell’anno, si riferisce sia al credito IVA annuale che ai crediti IVA trimestrali, anche se gli importi utilizzati in compensazione sono maturati in due periodi d’imposta diversi.
Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui il limite di 5.000 euro, previsto per la compensazione “orizzontale”, è riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno del suo utilizzo in compensazione ed è calcolato, distintamente, per ciascuna tipologia di credito (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla stessa annualità (circolare n. 1/E/2010, § 2).
Esempio
Si consideri un contribuente che, nel corso dell’anno 2020, ha richiesto l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti IVA infrannuali per un importo superiore a 5.000 euro.
Se dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 emerge un credito IVA, ai fini della compensazione nel modello F24, tale credito – anche se relativo alla medesima annualità – è soggetto ad una soglia distinta da quella prevista per i crediti infrannuali.
Laddove, pertanto, il credito annuale sia inferiore a 5.000 euro, la dichiarazione IVA non deve essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e l’eccedenza detraibile può essere liberamente utilizzata in compensazione “orizzontale”:
– senza attendere la presentazione della dichiarazione;
– dal 1° gennaio 2021, cioè dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui il credito è maturato.
Il limite di 5.000 euro non comprende le eccedenze detraibili utilizzate in compensazione “verticale”, cioè a compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico (circolare n. 1/E/2010, § 2).
A tal fine, il credito IVA deve essere maturato prima del debito con il quale viene compensato; in difetto, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e deve, quindi, essere effettuata mediate il modello F24, soggiacendo ai vincoli sopra esposti (circolare n. 29/E/2010, § 1.1).
(Articolo di Marco Peirolo pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)