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Bonus pubblicità: da oggi al via con la prenotazione per il 2021

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Da oggi al 31 marzo 2021 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibili tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica, e con Entratel e Fisconline.


Il modello aggiornato con le modifiche apportate all’agevolazione dalla Legge di Bilancio 2021 e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.

La duplice disciplina per il 2021-2022

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 n.178/2020 ha previsto per il biennio 2021-2022 che il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Pertanto, solo per gli investimenti sulla stampa viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.


Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis del DL 50/2017: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.


La compilazione della domanda

Nel riquadro dati degli investimenti e del credito richiesto andranno compilati i campi seguenti:

  • in colonna 2 l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulla stampa;
  • in colonna 6, l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
  • in colonna 7, l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.


La colonna 3 non va compilata. Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web. Per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1 per cento.


La misura del credito

Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo stampa, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento; mentre, il credito d’imposta richiesto in relazione alle emittenti televisive e radiofoniche locali, esposto nella colonna 9 è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento indicato in colonna 8.


La dichiarazione sostitutiva

 Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario. Per confermare la prenotazione effettuata, dal 1° al 31 gennaio 2022, andrà inviata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, che attesta l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse.


La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.


Successivamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive verrà stilato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione e il credito d’imposta effettivamente spettante, che sarà utilizzabile in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, mediante modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6900”.

( Articolo di Serena Pastore pubblicato su “Fiscal Focus”)

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