Partita il 1° febbraio 2021 la lotteria degli scontrini
La legge di bilancio 2021 specifica che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Adempimento
La Legge n. 232/2016 (come modificata dal D.L. n. 119/2018 e D.L. n. 124/2019), ha previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia (fuori dall’esercizio di attività di impresa/professione) che effettuano acquisti di beni/servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale purché comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente affinché quest’ultimo possa trasmettere all’Agenzia i dati della singola cessione/prestazione.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019 ha definito le modalità attuative della disposizione, che interessano le regole tecniche per i Registratori Telematici (e la procedura web dell’Agenzia delle entrate) per l’invio telematico dei dati necessari alla partecipazione alla lotteria e gli aspetti relativi ai premi (operazioni di estrazione, entità e numero dei premi in palio).
In particolare il provvedimento ha previsto quando indicato di seguito.
Schema di sintesi
Partecipazione alla lotteria | Per la partecipazione alla lotteria occorre che il consumatore esibisca all’esercente, al momento dell’acquisto di importo ≥ euro 1,00 il proprio codice lotteria che verrà abbinato allo scontrino (senza alcun riscontro dell’identità del consumatore da parte dell’esercente). L’esercente (anche tramite acquisizione del codice con lettore ottico collegato al RT): -effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente; -e invia i dati all’Agenzia delle entrate (il meccanismo è del tutto analogo a quanto avviene nelle farmacie con l’utilizzo della Tessera sanitaria). Le informazioni contenute nei corrispettivi inviati non sono modificabili. Non è richiesta la conservazione degli scontrini per la partecipazione alla lotteria e per la riscossione dei premi. |
Codice lotteria | Generazione: avviene previa verifica all’Anagrafe tributaria della utilizzabilità del C.F. (maggiore età) ai fini della partecipazione alla lotteria; è possibile generare più codici associati allo stesso C.F. (nel caso di smarrimento del codice lotteria). Acquisizione: il consumatore accede inserendo il proprio C.F. (non è prevista alcuna forma di controllo dell’identità) nell’area pubblica del “Portale lotteria”; un’apposita funzionalità genera, in modo del tutto casuale, un codice alfanumerico (è possibile la generazione di un “codice a barre”, al fine di permettere all’esercente l’acquisizione del codice tramite scanner). |
Portale lotteria | Il Portale lotteria, contenente le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria, è suddiviso in un’area pubblica e un’altra riservata: -Area pubblica: contiene le informazioni generali relative alla lotteria (modalità di partecipazione, calendario delle estrazioni, ecc.); -Area riservata: -modalità di accesso: avviene tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS; -informazioni per il consumatore può ottenere. |
Novità
Regole previste dalla Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 specifica, inoltre, che:
la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico;
le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente);
il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applica a tutti i premi (e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).
Cashback
Sempre in tema di incentivi all’utilizzo di pagamenti elettronici la Legge di Bilancio 2021 prevede per quanto riguarda l’agevolazione “cashback” che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative.
Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Proroga
Il Decreto Milleproroghe ha previsto lo slittamento dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2020 (anziché 1° gennaio 2021).
Soggetti interessati
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti on line e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti:
- documentati con fatture elettroniche;
- per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale).
Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Procedure
Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.
Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:
- per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno;
- per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno;
- per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.
L’esercente deve:
- verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
- consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
- dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.
Schema di sintesi
La procedura | |
Acquisizione del codice lotteria del cliente e trasmissione dei dati | Prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) – deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro. Sul documento commerciale, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico. Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli). Per permettere la partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un registratore telematico con il software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici, con il Pos o altri sistemi omologati. Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici) |
Procedura “documento commerciale on line” | Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il registratore telematico, la procedura web “documento commerciale on line”,presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente. |
Estrazioni premi | Le operazioni di estrazione avvengono in modo automatizzato e il risultato delle estrazioni, senza il codice lotteria, è pubblicato sul sito dell’ADM e nell’area pubblica del Portale lotteria. Le estrazioni sono: -settimanali (7 premi da euro 5.000): -si effettuano, ogni giovedì, fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23: 59, della settimana precedente l’estrazione; -mensili (3 premi da euro 30.000): -si effettuano ogni 2° giovedì del mese, fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione entro le 23: 59 dell’ultimo giorno; -annuale (1 premio di euro 1.000.000): -si effettua fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1/01 alle ore 23: 59 del 31/12 di ogni anno. La nullità dell’estrazione del biglietto vincente si verifica nel caso in cui il biglietto virtuale è associato ad un corrispettivo già vincente durante la stessa estrazione oppure annullato o reso riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni/servizi per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi. |
Comunicazione e pagamento della vincita | I vincitori verranno informati dall’ADM tramite sms o e-mail se il consumatore ha fornito i relativi dati nell’area riservata del Portale Lotteria. Comunque, il vincitore riceve anche una comunicazione che avviene nelle seguenti modalità: -PEC inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria; -raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto. Inoltre, tramite accesso all’area riservata del Portale Lotteria con SPID, CNS o Fisconline/Entratel, i vincitori riceveranno subito una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare. In caso di indirizzo di PEC non comunicato, non attivo o casella satura al momento della comunicazione per reperire le informazioni necessarie a comunicare la vincita all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale si utilizzano i dati disponibili nell’ANPR o in Anagrafe Tributaria. In questi casi, l’ADM comunica l’obbligo di recarsi, entro 90 gg., presso la competente sede della stessa ADM in base alla residenza o al domicilio fiscale del vincitore; entro il medesimo termine, il vincitore è tenuto a comunicare o confermare le modalità prescelte di pagamento. Per il pagamento della vincita provvede l’ADM, nei limiti delle risorse stanziate, tramite bonifico bancario o, in mancanza di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. L’esercente vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’ADM, che lo individua con la partita IVA presente nella banca dati del Sistema Lotteria. |
Decorrenza
Il termine per l’avvio della lotteria degli scontrini era originariamente stabilito al 1° gennaio 2018, poi successivamente prorogato al 1° luglio 2020 dal D.L. n. 124/2019 e da ultimo prorogato al 1° gennaio 2021 dal D.L. n. 34/2020.
Il Decreto Milleproroghe ha però previsto lo slittamento dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021.
( Articolo di Devis Nucibella pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)