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Anche nel 2021 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

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Il Decreto c.d. “Milleproroghe” ha posticipato al 1° gennaio 2022, la decorrenza dell’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata a Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, riguardante gli esercenti che effettuano cessioni di medicinali e presidi medici o prestazioni sanitarie. Si ricorda che in precedenza la decorrenza dell’obbligo era fissata al 1° gennaio 2021.

Adempimento

L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto l’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) dei dati di spesa sanitaria sostenute nel corso dell’anno da parte dei contribuenti.

L’invio dei dati ha come finalità la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata.

Infatti, all’interno della precompilata sono inseriti i dati di spese detraibili o deducibili sostenute nel corso del periodo d’imposta dai contribuenti (ad esempio: le spese per interventi di risparmio energetico, ristrutturazione, spese funebri, ecc.).

A seguito del citato intervento normativo, anche le spese sanitarie trovano spazio all’interno della precompilata, salvo espressa opposizione da parte del contribuente. Affinché i dati siano inseriti nella precompilata devono essere comunicati da soggetti terzi, conseguentemente le spese sanitarie sono comunicate da parte degli operatori sanitari che hanno contatto diretto con il paziente/assistito.

Soggetti tenuti all’invio al STS dei dati di spesa sanitaria sostenute dai contribuenti per le prestazioni effettuate da determinati operatori sanitari

Ambito soggettivoRiferimento normativo
– Aziende sanitarie locali, – aziende ospedaliere, – istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, – policlinici universitari, – farmacie, pubbliche e private, – presidi di specialistica ambulatoriale, – strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, – altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari – iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.D.Lgs. n. 175/2014, art. 3, comma 3
Strutture autorizzate e non accreditate ai sensi dell’art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006.Legge n. 208/2015, art. 1, comma 949
Parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.MEF D.M. 1° settembre 2016
Strutture sanitarie militariMEF D.M. 22 marzo 2019
Farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG)MEF D.M. 14 novembre 2019
Iscritti all’albo dei biologiMEF D.M. 22 novembre 2019
Iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 (tecnico sanitario di laboratorio biomedico; dietista; igienista dentale; fisioterapisti, ecc.).MEF D.M. 22 novembre 2019

Attenzione

Tutto ciò premesso si evidenzia quanto segue:

– con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, che devono essere trasmesse entro l’8 febbraio 2021 (a seguito della proroga prevista dal Provv. 22 gennaio 2021, Prot. n. 20765/2021, infatti, prima di tale provvedimento la scadenza era fissata al 31 gennaio 2021), i soggetti tenuti alla trasmissione procedono secondo le modalità delineate dai decreti attuativi ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Fermo restando il fatto che, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi all’anno 2020, si devono indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie. Infatti, la detrazione fiscale torna applicabile a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (comma 679 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – c.d. Legge di bilancio 2020). Fanno eccezione a tale obbligo le tipologie di spese elencate al comma 680 della citata Legge di bilancio 2020, per le quali il pagamento tracciabile non si rende necessario (quindi, per tali spese il pagamento in contanti non esclude la detrazione), ovvero l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (c.d. SSN);

– in merito alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, si ricorda, che vi sono state diverse novità introdotte ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, intitolato “Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”. Infatti, a seguito del citato decreto, per le spese sanitarie sostenute nel 2021:

a) la trasmissione deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (va da sé che entro la fine del mese di febbraio 2021, dovranno essere trasmesse le spese di gennaio 2021, e via dicendo per gli altri mesi);

b) vanno trasmesse tutte le spese, quindi, anche quelle per le quali il contribuente abbia espresso opposizione (fermo restando il fatto che in tale caso, l’informazione andrà trasmessa senza indicazione del codice fiscale). In tal caso andrà anche indicato l’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;

c) deve essere indicato il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

d) deve essere indicata l’aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione.

Novità

In prima battuta si ricorda che l’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

Ciò premesso si evidenzia che l’art. 140, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS e che esercitano commercio al dettaglio (si pensi alle farmacie, parafarmacie, ecc.), adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, esclusivamente, inviando i dati al STS tramite registratore telematico.

Attenzione

Da ultimo, il “Milleproroghe”, modificando l’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 ha modificato nuovamente il termine da cui vi è l’obbligo di trasmissione telematica passando dal precedente “1° gennaio 2021” al nuovo “1° gennaio 2022”. Ne consegue che solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 (salvo ulteriori proroghe) i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati verso il Sistema Tessera Sanitaria, e che gestiscono corrispettivi, dovranno trasmettere esclusivamente al STS i dati relativi a tutti i corrispettivi, di qualsiasi natura (rilevanti o meno ai fini della detrazione IRPEF), distinguendo tramite l’utilizzo delle apposite codifiche le cessioni che danno diritto al cessionario di godere della detrazione. Tenendo presente che qualora la cessione riguardi un’operazione che consente la detrazione IRPEF in capo all’acquirente, il documento commerciale dovrà essere corredato dal codice fiscale dello stesso. Nei casi in cui venga indicato nel documento commerciale il codice fiscale, non potrà essere indicato il codice lotteria per la partecipazione alla c.d. “lotteria degli scontrini”.

Soggetti interessati

Si ricorda, brevemente, che sono tenuti all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:

le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;

gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;

gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.

Altre disposizioni

Sempre in tema di prestazioni sanitarie, risulta opportuno ricordare che la Legge di bilancio 2021 stabilisce che anche per il periodo d’imposta 2021, gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria. Nel dettaglio, la Legge di bilancio 2021 prevede che “All’art. 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ‘Per i periodi d’imposta 2019 e 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021’”.

Soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione della fattura elettronica

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell’operazioneSoggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in ItaliaSoggetto passivo IVA nel regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972)
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA)SI NB: non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall’Italia (UE ovvero extra-UE).NONO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)SINONO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della Pubblica amministrazione)SI NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitaleSI NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitaleSI NB: vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale
Obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico emessa da soggetti passivi IVASISISI
Obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronicaSINONO
(*) Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020 e 2021 (come da ultimo previsto ad opera della Legge di bilancio 2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione torna applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

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