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l Tfm (trattamento fine mandato di Amministratore) è deducibile senza limitazioni

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L’accantonamento per il trattamento di fine mandato di amministratore (Tfm) è deducibile dal reddito della società senza alcuna limitazione; a questo stesso accantonamento, infatti, non sono applicabili le limitazioni previste per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (Tfr).


Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 3232/2020 emessa dalla sezione seconda della Commissione tributaria regionale della Lombardia (presidente Silocchi, relatore Crespi). La vertenza riguarda un accertamento delle Entrate di Lecco che aveva contestato la deduzione di un accantonamento Tfm nell’ anno 2014 in misura superiore a quella spettante. La deducibilità del trattamento di fine mandato, osserva il Collegio, è espressamente regolata dall’ articolo 105, comma quarto del Tuir n. 917/86 nel quale è previsto che: «Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’ articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f) (tra le quali rientra anche il Tfm spettante agli amministratori)». l’Agenzia delle entrate ha talvolta considerato parzialmente indeducibile l’accantonamento al fondo Tfm rilevato nell’ anno di competenza, ritenendo analogicamente applicabile il limite di deducibilità previsto per l’accantonamento al fondo Tfr di lavoro dipendente (articolo 2120 cod. civ.) in misura «pari e comunque non superiore all’ importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5».

Il collegio regionale, nella sentenza di cui al commento, ha stabilito come non sia consentito sostenere che i limiti di deducibilità previsti per il Tfr sono estensibili anche al Tfm. La Commissione aggiunge che qualora il legislatore avesse voluto fissare un tetto alla deducibilità dell’accantonamento al Tfm l’avrebbe determinato in modo esplicito così come per il Tfr. L’assimilazione tra le diverse normative, inoltre, concretizza una interpretazione analogica di una norma fiscale, analogia non consentita così come stabilito dalla cassazione nell’Ordinanza n. 16371/2020, dalla Ct regionale Lazio nella sentenza n. 870/11/12 e Ct Regionale Veneto nella sentenza n. 196/1/16. Confermando la decisione dei giudici provinciali di Lecco, la Ctr Lombardia ha condannato l’Agenzia fiscale al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 4.800,00 oltre il 15% per spese generali disponendone la corresponsione favore dei difensori antistatari.

Benito Fuoco

 () L’Ufficio lamenta che i primi giudici hanno errato nell’ interpretazione dell’art. 105 Tuir sostenendo che la normativa fiscale impone un limite nella deducibilità degli ammortamenti del Tfm a prescindere dalle regole civilistiche e li equipara alla misura degli accantonamenti previsti per il Tfr con indeducibilità della parte di accantonamento che eccede il compenso annualmente stabilito diviso per il coefficiente 13,5 (). Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto deciso dai primi giudici che hanno offerto una motivazione corretta e pienamente condivisibile.


La detraibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5), in quanto il legislatore fiscale non ha dettato una normativa derogatoria per tali accantonamenti, ma ha operato un richiamo alla disciplina civilistica prevista per i lavoratori dipendenti. Ebbene, è ammesso come costo deducibile, nel conto economico della società anche l’accantonamento di fine mandato, in esame, oltre a quello previsto per i lavoratori dipendenti dai commi 1 e 2. Per la relativa determinazione, questo Collegio fa riferimento alle diverse disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto tra amministratori e società e non alle disposizioni relative ai lavoratori dipendenti. La disciplina civilistica, per il caso in esame, non prevede alcun parametro specifico concernente il calcolo del trattamento di fine mandato e le uniche norme che dispongono circa i compensi spettanti agli amministratori (estensibili anche al trattamento di fine mandato) sono gli articoli 2364 e 2389 del codice civile, dove viene chiaramente stabilito che il compenso spettante agli amministratori viene fissato dall’ assemblea dei soci se non è stato stabilito all’ atto della nomina e/o nello statuto della società.

A tale riguardo, questo giudice si riporta totalmente alle sentenze n. 10959/2007; n. 21155/2005 e n. 24959/2010.

Con riferimento alla disciplina fiscale per la società erogante, l’art. 105, comma 4, Tuir dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata; in sostanza, il legislatore fiscale ha disposto che debba seguire, per la deducibilità fiscale, il principio di competenza.

Questa è tuttavia sottesa al rispetto di una condizione, ossia che il diritto a percepire tale indennità derivi da atto con data certa, anteriore all’ inizio del rapporto. Questo ultimo elemento non è stato posto in discussione dall’ Ufficio né nell’ avviso di accertamento né in corso di causa.()

(Articolo pubblicato su “Italia Oggi Sette”)

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