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Lotteria scontrini vincolata ai pagamenti elettronici

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Tutti gli step per partecipare al sorteggio. Uso delle carte da provare, anche con estratti c/c

Dopo lunga gestazione, complicata anche dall’ emergenza sanitaria, è partita, non senza malumori da parte dei commercianti, la lotteria degli scontrini. Per il momento, soltanto con le estrazioni mensili, la prima delle quali in calendario per l’11 marzo prossimo. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali, mentre quella annuale, con il super-premio di 5 milioni per i consumatori e di un milione per gli esercenti, si terrà all’ inizio del 2022.

Per partecipare alle estrazioni, il consumatore, quando acquista beni o servizi, deve comunicare al venditore il «codice lotteria» da riportare nello scontrino elettronico.

Ottenerlo è semplice: basta entrare nel portale «lotteriadegliscontrini» e inserire il proprio codice fiscale (che sarà utilizzato solo per la lotteria). Unica condizione: occorre pagare la spesa esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici.

Vediamo più in dettaglio come funziona la lotteria, alla quale, in base al comma 540 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, modificato ancora recentemente dalla legge 178/2020, possono partecipare «i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’ esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi» ai sensi dell’ art. 2, comma 1, del dlgs n. 127/2015.

La normativa di attuazione è costituita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, modificato con provvedimento dell’ 11 novembre 2020, e dalla determinazione interdirettoriale dogane-entrate del 5 marzo 2020, modificata con determinazione del 29 gennaio 2021.

Come si partecipa alla lotteria.

Per partecipare alla lotteria, come detto, il consumatore deve comunicare al venditore dei beni o servizi (negoziante, artigiano ecc.), nel momento in cui effettua l’acquisto, il proprio «codice lotteria», che dovrà essere riportato nel documento commerciale, il c.d. scontrino elettronico, rilasciato dall’ esercente attraverso un registratore telematico abilitato (non tutti lo sono ancora), oppure attraverso la procedura web della quale l’ esercente si può avvalere, in alternativa al registratore telematico, per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

La legge prevede che si possa partecipare anche se gli acquisti sono documentati da fattura elettronica trasmessa al sistema di interscambio, purché riferibili al consumo privato dell’acquirente e non alla sua attività d’ impresa o di lavoro autonomo; in questo caso, il codice lotteria dovrà essere indicato nella fattura elettronica. Tuttavia, questa possibilità, molto importante anche nell’ ottica di evitare pregiudizi concorrenziali a danno delle imprese che sono tenute a (oppure scelgono di) emettere fattura elettronica, al momento non è ancora attiva. Non consente la partecipazione alla lotteria la fattura cartacea, che può essere emessa per esempio dai contribuenti forfetari, i cui dati non sono trasmessi all’Agenzia delle entrate.

Per ottenere il codice lotteria, il consumatore, residente in Italia e maggiorenne, deve inserire il proprio codice fiscale nell’ apposita sezione a libero accesso del portale «lotteriadegliscontrini»; a fronte dell’inserimento di un codice fiscale validamente rilasciato dall’Agenzia delle entrate, il sistema rilascia immediatamente il codice lotteria. Si tratta di un codice univoco di otto caratteri alfanumerici, associato dal sistema al codice fiscale, che permette di abbinare il documento di acquisto (e i «biglietti virtuali» di cui appresso) al consumatore, senza però identificarlo con dati personali. Il codice lotteria va comunicato (o esibito) all’ esercente all’atto dell’acquisto; se l’esercente si rifiuta di acquisirlo, il consumatore può inviare nel portale una segnalazione che sarà utilizzata dall’ Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, per la programmazione dei controlli.

Per ogni acquisto di importo superiore a un euro, il sistema produce, abbinandoli al codice lotteria, un numero di «biglietti virtuali» in ragione di un biglietto per ogni euro, fino a un massimo di mille; ad esempio, per un acquisto di 150 euro si ottengono altrettanti biglietti virtuali, mentre per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro si ottengono comunque mille biglietti. Non sono validi i biglietti associati ad un corrispettivo per il quale l’esercente abbia comunicato l’annullamento o il reso, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019. In base alle ultime modifiche apportate dalla legge 178/2020, partecipano alla lotteria esclusivamente gli acquisti effettuati «attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico» (originariamente, invece, erano previste estrazioni supplementari per gli acquisti pagati con mezzi diversi dal contante). In merito a questa condizione, nelle faq pubblicate sul portale viene precisato che sono strumenti di pagamento elettronico idonei «carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico ecc.», e che, ai fini della partecipazione alla lotteria, l’intero ammontare della spesa deve essere pagato con detti strumenti.


La determinazione interdirettoriale del 29 gennaio 2021, inoltre, stabilisce che il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione della prova, se non già in possesso dell’amministrazione, che il pagamento è avvenuto con strumenti elettronici, «quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente». È importante sottolineare che la partecipazione alla lotteria non comporta comunque il tracciamento degli acquisti per finalità diverse: le informazioni relative agli acquisti saranno infatti utilizzate esclusivamente dal sistema lotteria per generare i biglietti virtuali e, in caso di vincita, per risalire al vincitore.

Estrazioni e premi.

Il calendario delle estrazioni, che si terranno con frequenza settimanale, mensile ed annuale, e i relativi premi sono definiti nell’ allegato 1 alla determinazione del 5 marzo 2020, come modificato dalla determinazione del 29 gennaio 2021.

Ad ogni estrazione settimanale saranno assegnati 15 premi da 25 mila euro ai consumatori e altrettanti premi da 5 mila euro agli esercenti (lo stesso biglietto determina la vincita per entrambe le parti). Nelle estrazioni mensili saranno assegnati 10 premi da 100 mila euro ai consumatori e altrettanti premi da 20 mila euro agli esercenti. L’estrazione annuale, infine, vede in palio un premio di 5 milioni per i consumatori e uno di un milione per gli esercenti.

Si comincerà con le estrazioni mensili, la prima delle quali è programmata per l’11 marzo prossimo; vi parteciperanno i biglietti prodotti nel mese di febbraio. Le estrazioni settimanali partiranno a giugno (la prima giovedì 10, con riferimento ai biglietti del periodo 31 maggio – 6 giugno). La prima estrazione annuale, infine, si terrà all’ inizio del 2022, con riferimento ai biglietti del periodo febbraio-dicembre 2021. I vincitori, individuati tramite l’abbinamento del codice lotteria riportato nei biglietti vincenti e il codice fiscale al quale è associato, saranno informati con una comunicazione inviata dall’ Agenzia delle dogane, possibilmente tramite Pec, oppure a mezzo raccomandata. È comunque possibile consultare nell’ area pubblica del portale, al termine di ogni estrazione, l’elenco degli scontrini (senza il codice lotteria) corrispondenti ai biglietti estratti; nell’area riservata, inoltre, i soggetti registrati troveranno un messaggio di vincita.

Il pagamento dei premi dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione recandosi all’ ufficio dell’Agenzia delle dogane competente in base alla residenza del vincitore, e sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale; è stata cancellata la possibilità del pagamento mediante assegno circolare non trasferibile, prevista originariamente. Un’ altra modifica dell’ultima ora riguarda i premi non reclamati entro il termine stabilito: diversamente da quanto previsto inizialmente, non concorreranno alla formazione dei premi delle estrazioni successive, ma saranno incamerati dall’erario, insieme agli eventuali premi non attribuiti (non è specificato per quali ragioni).

La disposizione dell’ultimo periodo del comma 540, richiamato prima, prevede che i premi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

(Articolo di Roberto Rosati pubblicato su “Italia Oggi Sette”)

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