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Credito d’imposta beni strumentali: sì all’utilizzo successivo delle quote residue per incapienza

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In occasione di Telefisco 2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, la sorte delle quote annuali di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell’anno di competenza per incapienza dei debiti fiscali e contributivi.

L’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 (c. d. Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone l’utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997:

  • per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro in relazione ad investimenti effettuati fino al 31.12.2021) a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.

Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:

Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900

Quote annuali = 300 euro cadauna

Periodo di fruizione = 2021/2023

Quota compensata nel 2021 = 250 euro

Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)

Quota compensabile nel 2023= 300 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.

La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all’attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.

La circolare AdE 5/E/2015 recitava infatti:Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.

Questo importante chiarimento traduce l’accelerazione del periodo di fruizione del credito d’imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un vantaggio generalizzato per tutti i soggetti.

Si rammenta che la prima quota annuale di entrambi i crediti d’imposta Transizione 4.0

  • investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • investimenti in ben strumentali ex articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

è attualmente compensabile, al sussistere delle condizioni di Legge, grazie alla pubblicazione della risoluzione AdE 3/E/2021 che ha istituito i seguenti codici tributo:

Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019
Tipologia di beneCodice tributoAnno di riferimentoQuote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari
(articolo 1, comma 188, L. 160/2019)
 
6932Anno di entrata in funzione5
Beni materiali 4.0
(Allegato A alla L. 232/2016 e
articolo 1, comma 189, L. 160/2019)
6933Anno di interconnessione5
Beni immateriali 4.0
(Allegato B alla L. 232/2016 e
articolo 1, comma 190, L. 160/2019)
6934Anno di interconnessione3
Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020
Tipologia di beneCodice tributoAnno di riferimentoQuote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari
(articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)
 
6935Anno di entrata in funzione3
Ridotte a 1*
*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Beni materiali 4.0
(Allegato A alla L. 232/2016 e
articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020
6936Anno di interconnessione3
Beni immateriali 4.0
(Allegato B alla L. 232/2016 e
articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)
6937Anno di interconnessione3

( Articolo di Debora Reverberi pubblicato su “Euroconference News”)

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