Studio Ramuglia Informa
- Rivalutazione partecipazioni e terreni
- IVA al 10% progettazione opere urbanizzazione
- Rivalsa a seguito di accertamento
- Riscossione: proroga sospensione
- Bonus facciate anche per facciate laterali
Rivalutazione partecipazioni e terreni
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, richiamando anche le novità della legge di Bilancio 2021. Sulla rivalutazione dei terreni, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre recepito l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio previsto dall’art. 7 della legge n. 448/2001
IVA al 10% progettazione opere urbanizzazione
Le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica invece l’imposta in base all’aliquota ordinaria.
Rivalsa a seguito di accertamento
Non è ammissibile l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, allorché successivamente all’esercizio della rivalsa a seguito di accertamento, il credito del contribuente non sia stato soddisfatto all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa. La rivalsa operata ai sensi dell’art. 60 decreto IVA ha natura di istituto privatistico, e, quindi, in caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione in diminuzione).
Riscossione: proroga sospensione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010. Inoltre, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Bonus facciate anche per facciate laterali
Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada. Il bonus facciate spetta sempre che sussistano gli ulteriori requisiti, per le spese rimaste effettivamente a loro carico con cui ha specificato che invece la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.