Al via, da oggi, la lotteria degli scontrini
Nessun ulteriore differimento, nonostante le difficoltà connesse all’adeguamento tecnologico più volte manifestate dai commercianti: la lotteria degli scontrini partirà da oggi, 1° febbraio, come annunciato dall’Agenzia delle entrate con il suo comunicato stampa di sabato, 30 gennaio.
È stato infatti emanato il 29 gennaio il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che fissa le regole per il funzionamento della lotteria.
La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.
Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
È bene evidenziare, pertanto, che la lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata).
Non possono invece partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.
Le vincite sono comunicate tramite pec, all’indirizzo indicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, invece, rileva l’indirizzo richiamato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec).
In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
È previsto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.
Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).
Si ricorda, da ultimo, che dal 1° marzo 2021 potranno essere trasmesse dai consumatori le segnalazioni di cui all’articolo 1, comma 540, L. 232/2016, nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
(Articolo di Euroconference Centro Studi Tributari pubblicato su “Euroconference News)