studioramuglia@gmail.com   090 336216

Iva 2021 – Guida al rimborso del credito della dichiarazione annuale

Condividi

Da lunedì 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva 2021 e, quindi, anche la richiesta di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione stessa.

La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando il modello Iva 2021 approvato dall’ Agenzia delle entrate con provvedimento del 15 gennaio 2021. Si considerano però valide ad ogni effetto, compresa la richiesta del rimborso, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza, ossia entro il 29 luglio 2021, fatta salva la sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo. Naturalmente i creditori hanno comunque interesse a presentare al più preso la dichiarazione, al fine di ottenere sollecitamente l’erogazione del rimborso, ovvero per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito per importo superiore 5.000 euro.

Prima parte presupposti del rimborso

In base all’ art. 30 del dpr 633/72, se dalla dichiarazione annuale emerge un’eccedenza d’imposta detraibile, il contribuente ha diritto di computarla in detrazione nell’ anno successivo, oppure di chiederne il rimborso se possiede i requisiti di legge.

Limiti per i partecipanti al «Gruppo Iva» I soggetti che hanno aderito con effetto dal 1° gennaio 2021 a un gruppo Iva di cui all’ art. 70-bis del dpr n. 633/72, qualora chiudano la dichiarazione per il 2020 con un’eccedenza detraibile (rigo VX2), trasferiscono tale eccedenza al gruppo Iva solamente fino a concorrenza dei versamenti d’ imposta eseguiti per l’anno 2020, come stabilito dall’ art. 70-sexies del citato dpr. Di conseguenza, l’eccedenza non trasferibile, data dalla differenza tra il credito complessivo (rigo VX2, campo 1 della dichiarazione annuale) e l’eccedenza trasferita al gruppo Iva (rigo VX2, campo 2), resta a disposizione del soggetto dichiarante, che potrà chiederne il rimborso anche in assenza dei requisiti ordinariamente richiesti dalla legge.

VUOI SAPERNE DI PIU’? CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO, CLICCA QUI

( Articolo di Franco Ricca pubblicato su “Italia Oggi”)

Rispondi

Torna su