Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli
I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l’occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese.
Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l’autorizzazione e le istruzioni dell’INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E’ il caso, per esempio, dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Nell’ambito delle misure a sostegno dei datori di lavoro contenute nella legislazione emergenziale un importante capitolo è riservato agli incentivi contributivi, tutti finalizzati ad abbassare il costo del lavoro.
Più nel dettaglio, si tratta di agevolazioni alle nuove assunzioni, ma anche di esoneri contributivi per le aziende che garantiscono la prosecuzione dell’attività lavorativa non facendo ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ovvero che sostengono l’occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Si tratta nello specifico degli incentivi introdotti dai decreti Agosto, Ristori e Ristori bis, per molti dei quali però si è in attesa del via libera UE e delle istruzioni dell’INPS necessarie per avviare la procedura di richiesta. Quali sono?
Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo con la doverosa avvertenza che il mosaico di misure disegnato dai predetti decreti emergenziali è destinato ad arricchirsi di ulteriori tasselli con la legge di Bilancio 2021.
Esoneri contributivi operativi
- Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)
- Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (art. 3)
- Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020
Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL tenendo conto, ai fini della determinazione della misura, dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta per le singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Il datore di lavoro che accede all’esonero in trattazione, non può più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Il periodo di fruizione non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020. ( Per continuare a leggere l’articolo, clicca qui)
(Articolo di Riccardo Pallotta pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)