Bonus auto 2021: sconti sulle auto elettriche per Isee inferiori a 30.000 euro
È questa una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, attualmente all’esame del Senato, per il rilancio dell’automotive, tra i settori più colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso
Ma ci sono anche altre importanti novità: 420 milioni di euro per il rifinanziamento degli incentivi all’acquisto di veicoli green e innalzamento delle soglie di emissioni per l’ecotassa sui veicoli inquinanti che viene riparametrata per tenere conto del nuovo ciclo di omologazione WLTP in vigore dal 1° gennaio 2021.
Nuovo contributo auto elettriche
Il Disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato alla Camera il 27 dicembre 2020 ed in procinto di concludere l’iter parlamentare con il passaggio del testo blindato al Senato, prevede diversi interventi in tema di contributi per l’acquisto di auto private e veicoli commerciali utili a ridurre l’inquinamento e a dare nuova linfa ad un comparto profondamente impattato dalle conseguenze economiche dell’emergenza da Covid-19.
Novità
Nel corposo pacchetto di aiuti, spicca senz’altro il nuovo bonus previsto per l’acquisto di vetture
elettriche.
I contribuenti con un reddito complessivo (ISEE) inferiore a 30.000 euro, infatti, potranno avere dallo Stato un contributo per l’acquisto dell’auto elettrica pari al 40% del prezzo d’acquisto.
L’agevolazione spetta a chi acquista anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, un veicolo:
- di categoria M1 (si tratta dei veicoli addetti al trasporto di persone, con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);
- nuovo di fabbrica;
- alimentato esclusivamente a energia elettrica;
- di potenza inferiore a 150 Kw (204 Cv);
- con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro, da calcolare al netto dell’IVA (quindi 36.600 euro con IVA al 22%).
Attenzione
Per richiedere il bonus non è necessario procedere alla contestuale rottamazione di un vecchio autoveicolo ma è sufficiente concludere l’acquisto entro il 31 dicembre 2021, immatricolando la vettura entro il medesimo termine.
Stante l’esigua dotazione finanziaria a disposizione – pari ad appena 20 milioni di euro – è tuttavia verosimile che le risorse si esauriscano molto prima della scadenza prevista.
Per espressa previsione normativa la nuova agevolazione non è cumulabile con il bonus auto 2021, cosa più che comprensibile tenuto conto della rilevanza (40%) dello sconto in esame. Mentre per conoscere nel dettaglio modalità e termini di erogazione dell’incentivo sarà necessario attendere il Decreto attuativo da emettere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
Ecobonus veicoli meno inquinanti
Altra misura molto attesa riguarda il rifinanziamento dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli green con 420 milioni di euro per l’anno 2021, così suddivisi:
- 120 milioni: per l’elettrico (autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO2);
- 250 milioni: per il termico (autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO2);
- 50 milioni: per i veicoli commerciali.
Novità
La soglia massima di CO2 per accedere al contributo è stata innalzata a 135 g/km dai precedenti 110 g/km per tenere conto dell’incremento delle emissioni, provocato dall’adozione del protocollo WLTP, che dal 1° gennaio 2021 prenderanno il posto, al punto V.7 della carta di circolazione, del vecchio dato basato sul ciclo di omologazione NEDC.
Contributi per acquisto auto private
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1031, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo statale, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro (nel caso di contestuale rottamazione) o 1.000 euro (per gli acquisti senza rottamazione dell’usato).
Con rottamazione* | Senza rottamazione | |||
Emissioni di CO2 g/km | Sconto venditore | Contributo | Sconto venditore | Contributo |
Da 0 a 20 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Da 21 a 60 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Da 61 a 135 | € 2.000 | € 1.500 | – | – |
* Acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 |
Si precisa che:
- nei primi due casi (emissioni fino a 60 CO2 g/km): l’agevolazione spetta per l’acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro;
- nella terza ipotesi (emissioni tra 60 e 135 CO2 g/km): deve trattarsi di veicoli M1 nuovi di categoria non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione, con un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro.
Per “prezzo di listino” si intende il prezzo indicato nel listino ufficiale della casa automobilistica:
- compresi optional e pacco batterie;
- esclusi IVA e messa in strada (spese relative all’immatricolazione della vettura, IPT, spese di trasporto, ecc.).
I suddetti contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla richiamata Legge n. 145/2018, con la possibilità per il beneficiario di ricevere un bonus complessivo pari a:
Emissioni di CO2 g/km | Senza rottamazione | Con rottamazione |
Da 0 a 20 | € 6.000 (€ 5.000 Stato + € 1.000 venditore) | € 10.000 (€ 8.000 Stato + € 2.000 venditore) |
Da 21 a 60 | € 3.500 (€ 2.500 Stato + € 1.000 venditore) | € 6.500 (€ 4.500 Stato + € 2.000 venditore) |
Da 61 a 135 | – | € 3.500 (€ 1.500 Stato + € 2.000 venditore) |
Contributi per veicoli commerciali
A decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2021, gli acquisti di:
- veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica,
- autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
- sono agevolabili con un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4, secondo la seguente tabella:
Massa totale a terra (tonnellate) | Veicoli esclusivamente elettrici | Ibridi o alimentazione alternativa | Altre tipologie di alimentazione |
0 – 1,999 | |||
€ 4.000 | € 2.000 | € 1.200 | |
€ 3.200 | € 1.200 | € 800 | |
2 – 3,299 | |||
Con rottamazione | € 5.600 | € 2.800 | € 2.000 |
Senza rottamazione | € 4.800 | € 2.000 | € 1.200 |
3,3 – 3,5 | |||
Con rottamazione | € 8.000 | € 4.000 | € 3.200 |
Senza rottamazione | € 6.400 | € 2.800 | € 2.000 |
Ecotassa 2021
La Legge di Bilancio 2021 interviene, inoltre, a riparametrare le soglie di applicabilità dalla c.d. “ecotassa” introdotta dal comma 1042 della Legge n. 145/2018 al fine di adeguare l’imposta all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, del nuovo ciclo di omologazione WLTP (al posto dell’attuale NEDC) per il calcolo delle emissioni di CO2.
Ricorda
Per l’ecobonus si prevede, invece, un periodo transitorio di calcolo ancora in base al vecchio NEDC per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.
L’importo da corrispondere sarà quindi modulato il prossimo anno in funzione del volume di emissioni del veicolo secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
Contributo | CO2 g/km – 2020 | CO2 g/km – 2021 |
€ 1.100 | 161-175 | 191-210 |
€ 1.600 | 176-200 | 211-240 |
€ 2.000 | 201-250 | 241-290 |
€ 2.500 | > 250 | > 290 |
In merito alle modalità di versamento si ricorda che l’imposta dovuta:
- è versata dall’acquirente o da richiedente l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente,
- mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “3500” istituito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2019, n. 31;
- successivamente al verificarsi dei 2 presupposti d’imponibilità (acquisto dell’auto e immatricolazione);
- entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 32/E/2019).
Ricorda
Per procedere al versamento dell’imposta in parola è indispensabile disporre della carta di circolazione, dalla quale verificare in modo ufficiale le emissioni di CO2 del veicolo secondo i valori riportati nella tabella precedente.
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi dal 1031 a 1038;
Agenzia delle Entrate, Ris. 26 febbraio 2019, n. 31/E;
Agenzia delle Entrate, Ris. 28 febbraio 2019, n. 32/E;
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 44;
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 74;
Ddl A.S. 2054 – Legge di Bilancio 2021.
( Articolo di Marco Bomben pubblicato su MySolution)