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Decreto Ristori-quater: le novità in materia versamenti da riscossione

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In primis, viene aggiornato il calendario delle scadenze associate ai versamenti delle definizioni agevolate, prevedendo il differimento, dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, del termine entro il quale è possibile saldare le rate dovute nel corso dell’anno 2020 (articolo 4 D.L. 157/2020)

Il riscadenzamento consente di non perdere le agevolazioni dello speciale istituto definitorio e, in particolare, riguarda sia le somme dovute in base alla “rottamazione – ter” (articoli 3 e 5 D.L.119/2018), sia gli importi dovuti in base all’adesione al “Saldo e stralcio(articolo 1 L. 145/2018).

 Il debitore, quindi, non decade dalle definizioni agevolate se versa in un’unica soluzione, entro il 1° marzo 2021, gli importi originariamente dovuti entro il:

  • 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020 (in caso di adesione alla rottamazione ter);
  • 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 (in caso di adesione al saldo e stralcio).

Il nuovo termine concesso è improcrastinabile, non essendo possibile beneficiare dell’ulteriore periodo di tolleranza di cinque giorni applicabile alle scadenze “ordinarie” della rottamazione ter (cfr. articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018).

Il Decreto Ristori quater non modifica invece il periodo di sospensione dei versamenti relativi ai ruoli che non formano oggetto della pace fiscale.

Resta quindi invariato il termine del 31 gennaio 2020 (da ultimo prorogato ad opera dell’articolo 1, D.L. 129/2020) data entro la quale devono essere onorate le rate comprese nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020.

In secondo luogo, il Decreto porta con sé alcune modifiche alla disciplina della rateazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 602/1973, facilitando l’accesso e la permanenza nel regime di pagamento dilazionato.

Al riguardo, è data la possibilità ai contribuenti decaduti dalla prima versione della rottamazione (D.L. 193/2016) e dalla rottamazione-bis (D.L. 148/2017), di richiedere nuovi piani di dilazione ai sensi della menzionata norma. Considerato che tale opportunità era già stata accordata ai contribuenti decaduti dalla rottamazioni-ter e dal saldo e stralcio, è possibile concludere che il Legislatore abbia inteso evitare disparità di trattamento tra le due categorie di debitori, consentendo anche ai primi di differire l’importo in presenza di situazioni di contingente difficoltà economica.

Inoltre, il Decreto rende più semplice la riammissione alla dilazione nel caso in cui sia intervenuta la decadenza rispetto a un precedente piano di rateizzazione accordato: l’articolo 7, comma 5, D.L. 157/2020 dispone che “I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.”

La novella permette così al contribuente che sia stato escluso dalla rateazione del debito a seguito dell’omesso pagamento delle rate, di ottenere l’accoglimento di una nuova rateazione senza dover necessariamente pagare le residue rate non saldate.

A queste novità si aggiungono altre misure favorevoli al contribuente:

  • per le richieste di rateazione avanzate entro il 31 dicembre 2021, viene innalzata da 60 mila a 100 mila euro l’ammontare del debito iscritto oltre il quale la rateizzazione è concessa subordinatamente all’onere di documentare la temporanea ed obiettiva difficoltà;
  • anche per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, viene aumentato da 5 a 10 il numero massimo di rate insolute non consecutive che configurano la decadenza dai piani di rientro accordati.

Viene infine riscritto l’articolo 19 D.P.R. 602/1973, nella parte in cui sono regolati i poteri dell’agente esercitabili nelle more del perfezionamento della rateazione.

Al proposito, il nuovo comma 1-quater 2 prevede che, in caso di pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive in corso, sempre che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

( Articolo di Alessandro Carlesimo pubblicato su “Euroconference News” )

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