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Studio Ramuglia in breve

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  • Cessione ramo azienda: trattamento fiscale
  • Bonus adeguamento: nuovi spazi per clientela
  • Esenzione IVA per diritti d’autore
  • Corrispettivi e lotteria scontrini: proroga

Cessione ramo azienda: trattamento fiscale

L’operazione qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa ed autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

Bonus adeguamento: nuovi spazi per clientela

Gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non rientrano tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell’art. 120 del decreto Rilancio, con il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: si tratta di un intervento non rientrante tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.

Esenzione IVA per diritti d’autore

Sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, con specifiche eccezioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 540 del 12 novembre 2020 con cui ha ricordato che in tal modo si sottraggono all’imposizione ai fini dell’Iva solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

Corrispettivi e lotteria scontrini: proroga

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto, il cui volume d’affari non superi i 400.000 euro, che non si sono ancora dotati di registratori telematici né utilizzano la procedura web messa a disposizione sul proprio sito dall’Agenzia delle entrate, il Decreto Rilancio ha esteso fino al prossimo 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria dall’applicazione delle ordinarie sanzioni.

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