Studio Ramuglia in breve
- Cancellazione 2^ rata Imu dal Decreto Ristori
- Esenzione Iva solo per guanti in lattice, vinile e nitrile
- Nuovo contributo a fondo perduto
- Rifiuto fatture P.A.
- Decreto Riscossione
- Rivalutazione anche i beni ammortizzati
Cancellazione 2^ rata Imu dal Decreto Ristori
• Cancellata la 2^ rata Imu con riferimento alle attività incluse nei codici Ateco interessate dalle chiusure, totali o parziali, disposte dal Dpcm 24.10.2020. L’art. 9 del decreto Ristori (D.L. 137/2020) aggiorna l’elenco degli esoneri già disposto nell’art. 78 D.L. 104/2020, includendovi per l’appunto gli operatori penalizzati dall’ultimo intervento governativo.
• L’agevolazione compete a condizione che il gestore coincida con il proprietario.
• La norma fa salvo quanto già disposto nel citato art. 78: ne consegue che per i casi già compresi in quest’ultimo provvedimento le regole dell’esonero non sono modificate.
Esenzione Iva solo per guanti in lattice, vinile e nitrile
• L’esenzione Iva prevista dall’art. 124 del D.L. 34/2020 si applica solamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile che, oltre a essere classificati nelle voci doganali 39262000, 40151100 e 40151900, hanno anche le caratteristiche di Dpi o di dispositivo medico. È quanto stabilisce l’interpello 507/2020 all’interpello proposto da una società operante nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia e l’igiene della casa, tra i quali anche guanti in lattice, vinile e nitrile rientranti nella voce doganale 40151900, la quale parrebbero rientrare, secondo la lettera del citato art. 124 nell’esenzione dall’Iva fino al 31.12.2000 e nell’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% dal 1.01.2021.
Nuovo contributo a fondo perduto
• Secondo le elaborazioni del Mef, il nuovo contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Ristori, dovrebbe coprire in modo crescente le perdite subite dagli esercizi chiusi a causa delle misure di prevenzione da Covid-19.
• Sono diversi i settori che non beneficiano di tale misura, che protestano e cercano di rientrarvi. • Per accedere al bonus è necessario verificare il codice Ateco dell’attività esercitata e il calo di fatturato di almeno il 33%, confrontando i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile 2019. L’accredito sarà diretto e senza necessità di preventivi adempimenti per i soggetti che hanno già ricevuto il precedente contributo ex art. 25 del Decreto Rilancio. Per i nuovi beneficiari, invece, sarà necessario presentare analoga istanza, rispetto a quella prevista per il Decreto Rilancio, non appena sarà riaperto il canale web. Il nuovo contributo non potrà comunque eccedere i 150.000 euro.
Rifiuto fatture P.A
• In materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il 6.11.2020 entra in vigore il D.M 132/2020, che introduce il nuovo art 2-bis nel D.M. 55/2020, con lo scopo di limitare i casi di rifiuto privi di fondamento tecnico.
• Più in particolare, la norma stabilisce un divieto generale di rifiuto della fattura P.A., con le seguenti eccezioni:
o fattura elettronica riferita a operazione che non è stata posta in essere nei confronti dell’ente destinatario;
o omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o del codice unico di progetto (Cup);
o omessa o errata indicazione del numero e della data della determina dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni, Province, Comuni.
• Diventano, quindi, privi di alcun fondamento tecnico i seguenti casi di rifiuto:
o indicazione nella fattura del professionista del termine “fattura” in luogo di “parcella”;
o inesatta indicazione del termine di pagamento o del luogo di consegna della merce acquistata;
o indicazioni relative al bollo, ecc. • La comunicazione del rifiuto della fatturaPA al fornitore, da effettuarsi a mezzo del SdI nel consueto termine di 15 giorni dal suo ricevimento, dovrà indicare la causa del rifiuto riportando l’indicazione di uno dei casi previsti.
Decreto Riscossione
Il D.L. 129/2020 ha integrato e corretto le disposizioni in materia di sospensione delle cartelle di pagamento. In particolare, ha disposto che i pagamenti non effettuati per cartelle già notificate e in corso di pagamento, in caso di versamento in unica soluzione o rateizzato, possono essere effettuati entro il 31.01.2021 in unica soluzione. Resta invece ferma la scadenza del 10.12.2020 per i pagamenti relativi alla rottamazione e al saldo e stralcio. Per gli avvisi di accertamento, che sono in scadenza al 31.12.2020 e per gli avvisi bonari, la notifica avverrà nel 2021.
Rivalutazione anche i beni ammortizzati
• La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento è oggetto del documento interpretativo 7 dell’Organismo italiano di contabilità, emanato in bozza per la consultazione sino al 30.11.2020.
• Si ricorda che possono essere oggetto di rivalutazione nel bilancio 2020, anche le immobilizzazioni materiali e immateriali completamente ammortizzate.
• Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, tra l’altro, la rivalutazione è possibile anche se in precedenza non iscritte in bilancio; per esempio, un marchio o un brevetto possono essere rivalutati se tutelati in base alle leggi vigenti, anche se i relativi costi, a volte di importo irrilevante, erano stati imputati nel conto economico (anche perché autoprodotti).