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Co.co.co. o lavoro subordinato? Il confine è sempre più sottile

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Nella circolare n. 7/2020 i chiarimenti dell’Inl sulle collaborazioni etero-organizzate. Confini impercettibili tra co.co.co. e dipendenti. Infatti, l’Inl ha dilatato a dismisura i requisiti della «co.co.co.etero-organizzata», cioè della collaborazione coordinata e continuativa cui sono applicate le stesse tutele del lavoro dipendente.

Riguardo al requisito della «personalità» della prestazione, per esempio, ammette che il collaboratore possa avvalersi di altri soggetti e di strumentazioni o mezzi, nonché di farsi sostituire in caso di sua assenza. Riguardo al requisito di «continuità» della prestazione ammette che il collaboratore possa lavorare a intermittenza, cioè a chiamata («co.co.co. on demand»). Riguardo al requisito di etero-organizzazione, infine, ritiene irrilevante l’eventuale pluri-committenza del collaboratore e il lavoro su piattaforma informatica. Le novità sono arrivate dalla circolare n. 7/2020.

La riforma del 2019

L’Inl illustra le novità della legge n. 128/2019, in vigore dal 3 novembre 2019, di conversione del dl n. 101/2019, che modificano la riforma Jobs Act per introdurvi una disciplina dedicata ai «ciclo-fattorini»: i c.d. rider e tutti i soggetti che lavorano tramite piattaforme digitali.


Le novità in esame riguardano in maniera specifica il «rapporto di co.co.co.». A monte di tali novità, resta il principio vigente dal 1° gennaio 2016 in virtù del quale, alle collaborazioni dotate di certe caratteristiche, va applicata la stessa disciplina riservata al lavoro subordinato.
Tale principio non è toccato dalla legge n. 128/2019 che, invece, modifica le caratteristiche (ossia «requisiti») della collaborazione coordinata e continuativa: di «tutte» le co.co.co., non soltanto di quelle dei rider e di quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante «piattaforme anche digitali».


In conseguenza di queste modifiche, con la circolare n. 7/2020 l’Inl ha riscritto le «regole di vigilanza» sulle co.co.co., tenendo conto anche degli sviluppi giurisprudenziali (in particolare della sentenza della Corte di cassazione n. 1663/2020). Si tratta di regole vincolanti, ovviamente, solo per gli ispettori (a cui la circolare è indirizzata) che devono applicarle nello svolgimento delle attività di vigilanza. Tenerne conto, quindi, vuol dire mettersi a riparo da eventuali contestazioni in sede di vigilanza (nella consapevolezza che l’ultima parola spetta sempre al giudice).

Le forme di lavoro

Prima di analizzare le nuove regole conviene fare una premessa e un passo indietro nel tempo. La premessa è sulle «forme» di lavoro. L’ attuale ordinamento ne contempla principalmente due (con riferimento al lavoro «prestato»), autonomo e subordinato, ma declinate in tre tipologie di rapporti (le prime due relative alla forma «autonoma»): rapporto di lavoro autonomo («puro»): è l’artigiano, il professionista e anche il lavoratore c.d. «a ritenuta d’ acconto»; rapporto di lavoro autonomo («parasubordinato»: la co.co.co.); rapporto di lavoro subordinato (o dipendente).

Il lavoro parasubordinato

Il passo indietro ci porta all’ anno 2016. Il 1° gennaio di quell’ anno, le co.co.co. sono sdoppiate in due tipologie: – la prima è la «co.co.co.tradizionale», circoscritta a pochi casi (quelli previsti all’ art. 2, comma 1, dlgs n.81/2015: collaborazioni per le quali i Ccnl stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale prevedono discipline specifiche sui trattamenti economico e normativo, in ragione delle esigenze produttive e organizzative del settore; collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’ iscrizione in appositi albi professionali ecc.); – la seconda è la «co.co.co.etero-organizzata», quella nuova, con la particolarità di essere destinataria delle medesime tutele del lavoro dipendente.

I requisiti della «co.co.co. etero-organizzata»

I requisiti della co.co.co. etero-organizzata sono tre: prestazione prevalentemente personale prestazione continuativa prestazione eseguita secondo modalità organizzate dal committente. I tre requisiti, precisa l’Inl, devono tutti ricorrere perché si possa parlare di «co.co.co. etero-organizzata» e, soprattutto, applicare la disciplina del lavoro subordinato.

La «personalità» della prestazione

La legge 128/2019, in vigore dal 3 novembre 2019, ha sostituito l’espressione «esclusivamente personali» in «prevalentemente personali». Per l’ Inl ciò comporta che sono incluse anche: le prestazioni svolte con ausilio di altri soggetti (cassazione n. 5698/2020, per la cui basta la prevalenza del lavoro personale del soggetto incaricato alla realizzazione dell’ opera); le prestazioni rese con utilizzo di strumentazione o mezzi in disponibilità del collaboratore. Peraltro, l’Inl ritiene che la mera previsione contrattuale di una «clausola di sostituzione» (che consente al collaboratore di farsi sostituire, occasionalmente, da un terzo nell’ esecuzione della prestazione), non può di per sé escludere il requisito della personalità.

La legge 128/2019, in vigore dal 3 novembre 2019, ha sostituito l’espressione «esclusivamente personali» in «prevalentemente personali». Per l’ Inl ciò comporta che sono incluse anche: le prestazioni svolte con ausilio di altri soggetti (cassazione n. 5698/2020, per la cui basta la prevalenza del lavoro personale del soggetto incaricato alla realizzazione dell’ opera); le prestazioni rese con utilizzo di strumentazione o mezzi in disponibilità del collaboratore. Peraltro, l’Inl ritiene che la mera previsione contrattuale di una «clausola di sostituzione» (che consente al collaboratore di farsi sostituire, occasionalmente, da un terzo nell’ esecuzione della prestazione), non può di per sé escludere il requisito della personalità.

La «etero-organizzazione»

Dopo la legge n.128/2019, risulta abrogato il riferimento «alla necessaria predeterminazione da parte del committente dei tempi e luogo di lavoro». Pertanto, tale predeterminazione non risulta più il parametro esclusivo per la definizione del modello etero-organizzato restando, tuttavia, sia i tempi e sia il luogo di lavoro due elementi di raffronto di rilievo per individuare la fattispecie di «co.co.co. etero-organizzata» destinataria delle tutele del lavoro dipendente.

Come si verifica la presenza del requisito di etero-organizzazione?

Per rispondere, l’Inl ricorre alla Cassazione (sentenza n. 1663/2020): il requisito è individuato «nell’ imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa, così determinando una sorta di inserimento del collaboratore nell’ organizzazione aziendale». Per l’Inl è qualcosa che va oltre il semplice raccordo tra collaboratore e struttura organizzativa del committente.

In tal caso, infatti, non c’ è un’ingerenza del committente nell’ individuazione delle modalità esecutive della prestazione, ma un mero coordinamento tra le parti finalizzato a garantire che l’attività del collaboratore, pur restando estranea all’ organizzazione in cui s’inserisce, contribuisca alle finalità della stessa. Invece, in base al nuovo requisito di «etero-organizzazione», l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività del committente, produttiva o commerciale, e questo suo inserimento risulta indispensabile per rendere la prestazione di lavoro. Per l’Inl, l’eventuale regime di pluricommittenza in cui opera il collaboratore non è di per sé idoneo a escludere l’etero-organizzazione, perché ciò che rileva è la circostanza che la prestazione necessiti della struttura organizzativa del committente.

Anche nel caso in cui la struttura sia rappresentata da una piattaforma informatica, che non si limiti a mettere in contatto il collaboratore con l’utente finale, ma che realizzi una vera e propria mediazione, organizzando il lavoro anche attraverso il ricorso a funzionalità completamente automatizzate (anche qui, intuitivamente, il riferimento va ai rider).

( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi”)

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