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Trattamento IVA dei beni anti COVID-19: chiarimenti delle Entrate

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L’Agenzia delle entrate con la propria circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime agevolato IVA introdotto Decreto Rilancio. Con il citato documento di prassi ministeriale è stato precisato l’ambito applicativo (sia oggettivo che soggettivo) della misura nonché gli adempimenti conseguenti. Si ricorda che la disposizione normativa stabilisce che dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, la cessione di mascherine e di determinati dispositivi medici è esente da IVA con diritto alla detrazione. Invece, dal 1° gennaio 2021, tali cessioni saranno soggette ad IVA con l’aliquota agevolata del 5%.

Il Decreto Rilancio (art. 124) ha stabilito che a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esenti IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi sanitari e nel dettaglio:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione; umidificatori;
  • laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;

Attenzione

Il Decreto Rilancio ha modificato, dal 19 maggio 2020, la Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972, con l’aggiunta del 1-ter.1 ai sensi del quale sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni dei beni elencati dal comma 1 dell’art. 124 (richiamati in precedenza), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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( Articolo di Stefano Setti pubblicato su “Inform@Mail”)

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