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I tax credit sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale

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L’articolo 26 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) contiene disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Tra le misure previste figurano quelle finalizzate ad agevolare gli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee (cfr. Regolamento CE 2157/2001) e società cooperative europee (cfr. Regolamento CE 1435/2003), aventi sede legale in Italia (incluse le stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo – SEE).

Dal perimetro applicativo delle agevolazioni in esame sono invece escluse le società che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Al ricorrere di determinate condizioni, i commi 4 e 8 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio riconoscono rispettivamente:

  • ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più delle suindicate società di capitali che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento stesso; l’investimento massimo sul quale calcolare il tax credit non può eccedere i 2 milioni di euro;
  • alla società conferitaria, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

L’efficacia di tali misure era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; autorizzazione che è arrivata con la decisione del 31 luglio 2020 con la quale è stato precisato che le disposizioni agevolative contenute nell’articolo 26 sono compatibili con il mercato interno ai sensi della disciplina europea.

A seguito della decisione della Commissione europea, è stato emanato il D.M. 10.08.2020 (di seguito Decreto) che ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta previsti dai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio.

Tax credit investitori (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020)

Gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto definiscono rispettivamente l’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore degli investitori.

In sintesi:

  • ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e che gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023 (la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito unitamente agli interessi legali);
  • non possono accedere al credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nell’ipotesi di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), questi ultimi devono essere residenti in Italia o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale;
  • i soggetti investitori e gli Oicr che intendono avvalersi del tax credit devono presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione (mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
  • il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Tax credit società conferitarie (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020)

L’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore delle società conferitarie sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto.

In sintesi:

  • la società deve trovarsi in una condizione di “virtuosità” (ad esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva);
  • la società deve presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza di riconoscimento del credito d’imposta, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, mediante F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità attualmente vigenti (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • il tax credit non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

( Articolo di Gennaro Napolitano pubblicato su “Euroconference News” )

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