Studio Ramuglia in breve
- Utilizzo dell’interpello ordinario per dubbi su superbonus 110%
- Superbonus 110% utilizzabile su singoli appartamenti condominiali
- Chiarimenti sul Superbonus 110%
- Rivalutazione beni d’impresa
- Cancellazione d’ufficio società inattive
- Dal 15.10.2020 scelta per cessione del credito o sconto in fattura
Utilizzo dell’interpello ordinario per dubbi su superbonus 110%
- Con l’arrivo dell’autunno entra nel vivo l’accesso al superbonus del 110%. L’entità dei lavori necessari a ottenere l’agevolazione impone a imprese e professionisti di pianificare rapidamente gli interventi. La normativa, però, presenta ancora notevoli profili di incertezza, nonostante i vari
documenti di istruzioni emanati. - Uno strumento finora poco praticato, ma destinato a rivelarsi in molti casi indispensabile a prevenire contenziosi con il Fisco, è l’istituto dell’interpello “ordinario”, ossia quello redatto ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) che “obbliga” l’Agenzia a fornire una risposta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
( Il Sole 24Ore 28.09.2020 p. 19 )
Superbonus 110% utilizzabile su singoli appartamenti condominiali
• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 408 del 24.09.2020, ha affermato che il cappotto termico è incentivato al 110% anche su singoli appartamenti in condominio, purché vengano rispettati tre requisiti: o l’autorizzazione dell’assemblea condominiale a realizzare i lavori; o il superamento del limite del 25% dell’involucro; o il “doppio salto” di classe per tutto l’edificio, come previsto dal Decreto Rilancio (requisito difficile da rispettare).
• Si tratta di un caso piuttosto frequente nella pratica: quello del proprietario di un appartamento inserito all’interno di un condominio (nello specifico, di quattro piani con due unità per piano) che “intende usufruire” del 110%, realizzando un cappotto solo sulla sua parte di fabbricato.
( Il Sole 24Ore 25.09.2020 p. 32 )
Chiarimenti sul Superbonus 110%
• L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28.09.2020, n. 60/E, ha fornito precisazioni in tema di Superbonus 110%.
In particolare, l’Agenzia ribadisce che il limite di spesa si calcola sommando i limiti dei singoli interventi. Per i lavori realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio, si calcola prima un plafond complessivo, relativo all’intero edificio. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili. Così facendo potrà scontare una detrazione anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
• L’Agenzia precisa, inoltre, che nell’ipotesi di interventi trainati volti al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
• In relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, è possibile fruire del 110% indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio. Pertanto, le parti comuni non si calcolano nel limite delle due unità.
• In tema di fotovoltaico si precisa che il limite di spesa di 48.000 euro deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Quindi i due limiti si possono sommare, unendo l’impianto fotovoltaico e il relativo sistema di accumulo integrato.
• In relazione alla questione del limite di spesa per il rifacimento delle finestre, secondo l’Agenzia il limite massimo di detrazione è di 60.000 euro per immobile.
( Il Sole 24Ore 29.09.2020 p. 33 )
Rivalutazione beni d’impresa
• L’art. 110 D.L. 104/2020 ha riproposto il regime di rivalutazione dei beni d’impresa, che deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019. La rivalutazione è da iscrivere, per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare, al 31.12.2020 e può essere eseguita anche distintamente per singolo bene, ma con obbligo di annotazione nel libro inventari e nella nota integrativa. Al fine di rendere i nuovi valori rilevanti anche ai fini fiscali, deve essere versata l’imposta sostitutiva, pari al 3% sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili.
( Italia Oggi 28.09.2020 pp. 10, 11 )
Cancellazione d’ufficio società inattive
• L’art. 40 D.L. 76/2020 prevede disposizioni per la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo degli enti cooperativi delle società inattive secondo le procedure di cui al Dpr247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e di cui all’art. 2490 C.C..per le società di capitali.
• In particolare, per le società di capitali è disposta la cancellazione d’ufficio, alternativamente, nel caso di: – omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi; – mancato compimento di atti di gestione.
• Sono però necessarie le ulteriori situazioni della mancata conversione in euro del capitale sociale e dell’omessa presentazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quello del libro soci. Italia Oggi 28.09.2020 p. 12
Dal 15.10.2020 scelta per cessione del credito o sconto in fattura
• Dal 15.10.2020 sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la scelta delle agevolazioni in tema di superbonus 110%, ossia le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per la detrazione, invece, non servirà nessuna comunicazione.
• Tuttavia, prima dell’invio, per il superbonus serviranno asseverazioni e visti di conformità per ogni singolo stato di avanzamento e, per gli interventi di riqualificazione energetica, servirà anche l’invio dell’asseverazione all’Enea (sarà necessario attendere 5 giorni dal rilascio della ricevuta), anche se l’Ente non ha ancora attivato l’apposito portale.
• Al contrario, per i bonus edilizi “minori” (bonus facciate, ristrutturazione edilizia, ecc.), l’invio sarà più celere, non necessitando di asseverazione o visto di conformità.
( Il Sole 24Ore 5.10.2020 pp. 2-3 )