La detrazione per l’acquisto di strutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modello 730/2020
In materia di agevolazioni fiscali l’articolo 1, comma 1039 della legge di Bilancio 2019 ha introdotto di una nuova detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.
Il Decreto del MISE del 20.03.2019 ne ha definito le modalità attuative, mentre nella risoluzione 32/E/2020 e nella circolare 8/E/2020 l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione in esame. Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva, il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Pertanto, possono beneficiare della detrazione:
• i soggetti passivi Irpef; • i soggetti passivi Ires, che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis cod. civ.. In tal caso la detrazione è attribuibile ai singoli condomini in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali o secondo diversi criteri utilizzati. Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica agevolabili, la norma prevede che deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. d) e h), D.Lgs. 257/2016. Deve quindi trattarsi di:
• un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti; • un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità; • un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
Le nuove disposizioni prevedono che ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Sono ammesse al beneficio in commento anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (quali ad esempio, i costi di allaccio), fermo restando il limite complessivo di euro 3.000. I pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati dai contribuenti mediante:
• bonifico bancario o postale; • altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente inoltre è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. La detrazione esame:
• deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto nella circolare 8/E/2020 è stato chiarito che il limite di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e, dunque, nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va ripartita tra gli aventi diritto. Resta fermo che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l’intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi. Nell’ambito del modello 730/2020 la detrazione dovrà essere indicata nella sezione III-C, nel nuovo rigo E56, nel quale andrà riportato:
• nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, ovvero, nel caso della detrazione in esame, il codice “2”: • nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; • nella colonna 3, la spesa sostenuta.
( Articolo di Luca Mambrin pubblicato su “Euroconference News” )