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E-fatture: slitta il versamento dell’imposta di bollo (sotto 250 euro) – Part II

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Ambito soggettivo

Sono soggetti passivi dell’imposta di bollo le seguenti categorie di contribuenti:

➢ Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.;
➢ lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
➢ società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati;
➢ società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., soc. cooperative, S.a.p.a., Enti pubblici e privati diversi dalle società;
➢ istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
➢ enti che non svolgono attività commerciali;
➢ organi e amministrazioni dello Stato;
➢ altri soggetti.

Come pagare l’imposta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (come le fatture elettroniche) sono regolamentate dal D.M. 17 giugno 2014. Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell’anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

Mentre il pagamento dei bolli per libri, registri e altri documenti di questo tipo rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per quanto riguarda le fatture elettroniche le scadenze sono modificate rispetto al passato. Con l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Una specifica funzione calcola e rende noto l’ammontare dell’imposta da pagare per ogni trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, con un semplice click, sono immediatamente disponibili i modelli F24 già compilati.

Ad esempio

Entro il 20 aprile occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre. In questa ipotesi si rammenta che l’Agenzia delle Entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sistema di Interscambio, nel periodo dal 1° gennaio-31 marzo. Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre di riferimento.

Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml).

Nell’emissione della fattura elettronica, diversa è solo la modalità di assolvimento: nel caso delle fatture elettroniche può essere anche di tipo virtuale.

Omesso pagamento dell’imposta di bollo

Nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio il decreto Crescita ha previsto una nuova procedura di comunicazione telematica tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l’Amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Versamento semestrale dell’imposta

Con una modifica inserita in sede di conversione, il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale:
➢ entro il 16 giugno;
➢ entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Le novità del decreto Liquidità

Da ultimo, il decreto Liquidità imprese stabilisce che – nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre sia inferiore a 250 euro – il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio). Qualora l’imposta del 1° e 2° trimestre risulti inferiore a 250 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

( Articolo di Paolo Parisi e Paola Mazza pubblicato su “Inform@mail”)

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