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Coronavirus – E-commerce per tutti i prodotti & Spedizione merci

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Possibile il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modalità online, per corrispondenza, radio e telefono e mediante distributori automatici; possibile inoltre, per le attività industriali non rientranti tra quelle essenziali all’allegato 1 del dpcm dello scorso 22 marzo, spedire o ricevere merce previa cautelativa comunicazione alla Prefettura competente.

È quanto emerge dalla lettura congiunta dei dpcm emanati lo scorso 11 e 22 marzo con i quali sono state poste stringenti limitazioni alle attività commerciali e produttive dell’intero paese e delle Faq di Confindustria in commento ai suddetti decreti.

Semaforo verde per l’e-commerce. Il dpcm dello scorso 11 marzo, disciplinando all’allegato 1 le attività commerciali che non dovevano essere sospese in quanto essenziali, ha previsto agli ultimi tre punti la possibilità di svolgere comunque commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono e mediante distributori automatici. In altre parole, è prevista la possibilità di continuare il commercio al dettaglio mediante vendite online anche qualora il codice Ateco non rientri tra quelli degli allegati 1 e 2 del dpcm in questione.

È evidente che tale disposizione escluda categoricamente l’attività produttiva ma dia margine, almeno in parte, ad una continuità lavorativa a chi già possedeva un sito o una piattaforma attiva ed era in possesso delle relative licenze per il commercio elettronico. Ad ausilio interpretativo del suddetto dpcm vi sono inoltre le Faq pubblicate sul sito di Confindustria lo scorso 24 marzo.

La Faq 28, per esempio, prevede con riferimento alle attività di commercio al dettaglio che vogliano vendere in e-commerce due diversi profili: mentre con riferimento alle mere attività amministrative come ad esempio il caricamento degli articoli online, la gestione degli ordini o l’assistenza alla clientela, le stesse dovranno essere organizzate in modalità smart working o

lavoro agile non essendo necessaria una presenza fisica in azienda, con riferimento invece alle attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione fisica della merce ovvero quelle attività che non possono svolgersi da remoto, qualora svolte da personale interno, dovrebbero essere consentite, mentre, se svolte in outsourcing, saranno possibili in forza dell’ allegato 1 del dpcm del 22 marzo, essendo previste, tra le attività essenziali, sia l’attività di imballaggio e confezionamento conto terzi che il trasporto terreste, marittimo ed aereo.

Spedizioni e ricezione merci. Le Faq di Confindustria toccano inoltre un altro punto: se si rientra tra quelle imprese produttive che hanno dovuto chiudere la propria attività entro il 23 marzo non essendo classificate tra quelle essenziali così come elencate dall’ allegato 1 del dpcm del 22 di marzo si possono continuare a spedire o ricevere merci? Anche in questo caso, la risposta è positiva solo con riferimento alla spedizione di merce già presente nei magazzini prima del 23 marzo e alla ricezione di merce ordinata prima di tale data, rimanendo assolutamente vietata la produzione prima della spedizione.

Seppur viene ribadito che tali operazioni di spedizione o ricevimento dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti si suggerisce, in ottica cautelativa, la comunicazione al Prefetto competente, in forma libera, motivando in maniera succinta le motivazioni della spedizione o del ricevimento della merce.

( Articolo di Francesco Campanari pubblicato su “Italia Oggi sette” )

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