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Pagamenti, stop automatico

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Il decreto liquidità non pone vincoli per le imprese e professionisti neocostituiti

Per imprese e professionisti neocostituiti la sospensione dei pagamenti di aprile e maggio è automatica, senza dunque alcuna verifi ca sulla contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile così come richiesto dalla norma. Come disposto al comma 5 dell’articolo 18 del Dl 23/2020 (il cosiddetto decreto liquidità) infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 e che hanno domicilio fi scale, sede legale o operativa in Italia, sono sospesi i pagamenti scadenti ad aprile a maggio 2020 relativi a ritenute da lavoro, contributi e Iva.

La norma dunque non pone alcun vincolo, rispetto di parametro o paletto dimensionale per circoscrivere o limitare l’ambito soggettivo della disposizione, il cui unico requisito resta quello dell’inizio dell’attività a far data 1 aprile 2019. Anche l’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 13 aprile scorso, conferma l’accesso automatico alla sospensione per i «neocostituiti». Nella circolare al punto 2.1 infatti viene specificato infatti che a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 è concesso lo stop automatico dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020 poiché la norma (art 18 dl 23/2020) «non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi».

Le condizioni per la sospensione. L’articolo 18 del dl 23/2020 prevede il congelamento di iva, ritenute, e contributi previdenziali, scadenti nel mesi di aprile e maggio, per imprese e professionisti che presentino un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle stesse mensilità del 2019. Come indicato ai commi 1 e 3 dell’articolo sopracitato, per accedere alla sospensione, il calo di fatturato dovrà essere almeno pari al 33% per le imprese con ricavi e compensi 2019 sotto i 50 milioni di euro mentre, per quelle oltre tale cifra, la contrazione dovrà toccare almeno il 50%. Per le attività neocostituite, la verifi ca della contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile rischiava infatti di rivelarsi diabolica. Con tutta probabilità infatti si sarebbero generate casistiche di soggetti ancora non attivi o parzialmente attivi nei mesi oggetto del test per cui, la verifi ca della contrazione del fatturato, sarebbe stata operazione impossibile. Le altre deroghe al rispetto dei requisiti dell’articolo 18.

Come ribadito anche dall’Agenzia delle entrate nella circolare 9/E, la norma prevede una deroga specifi ca al rispetto del requisito del «calo fatturato», anche per gli agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d’impresa. La disposizione, per gli enti sopra individuati, prevede infatti la sospensione dei pagamenti delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, senza alcun rispetto di qualsivoglia parametro.

Inoltre, una disciplina speciale è stata stabilita anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. A questi soggetti è infatti concessa la sospensione dei versamenti Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 al solo rispetto del parametro della contrazione del fatturato del 33%, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

( Articolo di GIULIANO MANDOLESI pubblicato su Italia Oggi )

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