La prenotazione di una camera d’albergo – Aspetti civilistici
La prenotazione alberghiera è uno dei diversi elementi che caratterizzano il rapporto tra cliente e struttura alberghiera. In particolare, attraverso la prenotazione alberghiera la struttura ricettiva si obbliga a tenere a disposizione di una persona un alloggio della propria struttura per un
determinato periodo di tempo, alle condizioni e alle modalità stabilite.
In altri termini, la prenotazione alberghiera potrebbe essere assimilata ad un contratto preliminare, in cui le parti coinvolte si impegnano alla “stipula” di un contratto di albergo. Sotto il profilo normativo il Legislatore non prevede una particolare e specifica forma per tale tipologia di contratto, potendo, quindi, essere perfezionato a mezzo fax, mail o anche mediante una semplice telefonata. Tuttavia, quando la conclusione della prenotazione avviene attraverso un mezzo di comunicazione a distanza – ad esempio fax, mail o telefonata – non è prevista la possibilità di recesso entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del contratto in questione (quello di prenotazione). L’articolo 55 del Codice del Consumo, infatti, esclude espressamente il diritto di recesso per i contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero, quando al momento della conclusione del contratto il professionista (la struttura ricettiva nel caso in commento) si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Tuttavia non tutte le prenotazioni sono vincolanti per i clienti della struttura alberghiera, infatti, dopo la prenotazione, è ammessa la disdetta all’hotel senza alcuna penale salvo diversi accordi tra le parti; previsione contrattuale prevista magari nel contratto accettato dal cliente o in uno dei moduli “prestamapati” accettati dallo stesso cliente, in quanto costituisce una clausola vessatoria, efficace solo se espressamente sottoscritta dal cliente.
Sulla base di tali considerazioni generali, si possono quindi individuare due distinte tipologie di prenotazione, quali:
• la prenotazione “semplice”
• e la prenotazione rafforzata
La prima tipologia, ossia la prenotazione semplice è quell’accordo privo del versamento di una somma di denaro a titolo di caparra o della garanzia di una carta di credito. In tale ipotesi, gli obblighi sono a carico solo dell’albergatore il quale è tenuto a lasciare la camera a disposizione;
il cliente invece, non ha alcun obbligo e può decidere liberamente se usufruire o meno della stanza. Nel caso di mancato pernottamento, la struttura alberghiera non può chiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di risarcimento.
La prenotazione di tipo rafforzato si realizza, invece, quando il cliente presta una garanzia, cioè versa una caparra o comunica gli estremi della propria carta di credito, su cui è addebitata la penale per il mancato arrivo o la mancata cancellazione. Tali conclusioni non sono da confondere con i concetti di caparra penitenziale e caparra confirmatoria. A tal proposito si ricorda che si è in presenza di caparra penitenziale quando la somma di denaro viene versata quale corrispettivo del diritto di recesso. Sula base di tali caratteristiche, nell’ipotesi di disdetta, l’acconto già pagato è trattenuto dalla struttura ricettiva, la quale però non ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. Viceversa si è in presenza di una caparra confirmatoria quando la somma è versata dal cliente a fini di garanzia e autotutela per l’albergatore.
In tale ipotesi, l’eventuale annullamento comporta per il cliente il pagamento, oltre della caparra, dell’intero prezzo del soggiorno prenotato o a risarcire i danni all’albergatore per il mancato guadagno (si pensi all’ipotesi in cui questi non sia riuscito ad affittare la stanza a terzi oppure non abbia accettato altre prenotazioni). In questo caso l’albergo può risolvere il contratto in caso di inadempimento senza dover proporre
azione giudiziaria o intimare la diffida, ma semplicemente comunicandolo alla parte inadempiente.
Infine, si ricorda che in ordine alla tempistica della disdetta, in mancanza di una precisa indicazione circa i tempi della disdetta, è necessario fare riferimento alla disciplina generale dei contratti o agli usi locali delle Camere di Commercio.
( Articolo di Leonardo Pietrobon pubblicato su “Team System Magazine”)