Co.co.co., sale il minimale
Per un anno di contributi 15.953 di compensi. Quest’ anno co.co.co., professionisti senza cassa e altri lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata devono guadagnare compensi mensili non inferiori a 1.329,42 euro, per 12 mesi, se vogliono avere accreditato un anno intero di contributi per la pensione.
Il dato deriva dall’ aggiornamento del minimale di accredito contributivo, salito a 15.953 euro annui (15.878 nell’ anno 2019). Lo spiega l’Inps, tra l’altro, nella circolare n. 12 di ieri in cui riassume, inoltre, il quadro delle aliquote contributive per l’anno 2019 (immutato rispetto all’ anno scorso) della gestione separata.
Aliquote contributive
Nessuna variazione. I contributi, infatti, sono al top da due anni, dopo l’ultimo aumento che c’è stato nel 2017. Le aliquote, pertanto, restano confermate: al 34,23% per i collaboratori e gli altri soggetti beneficiari di Dis-Coll; al 33,72% per i collaboratori e gli altri soggetti non beneficiari di DisColl; al 24% per collaboratori e altri soggetti pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; al 25,72% per i professionisti titolari di partita Iva (c.d. professionisti senza cassa).
Minimale e massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito è pari a euro 103.055 (102.543 nel 2019); pertanto, i contributi si pagano sui redditi fino a tale importo. Il minimale di accredito contributivo è pari, invece, a 15.953 euro annui (15.878 nel 2019). Conseguentemente, a seconda dell’aliquota applicata, i lavoratori devono ottenere il versamento minimo di contributi corrispondenti a tale minimale nel corso dell’anno 2020, se vogliono avere riconosciuto dall’ Inps un anno di contributi ai fini pensionistici.
Principio di cassa allargato
L’Inps ricorda che, ai sensi del Tuir, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’ imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, ai fini del versamento dei contributi alla gestione separata, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano riferite a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 su cui devono essere applicate le aliquote previste per l’anno 2019.
( Articolo di Daniele Cirioli e Leonardo Comegna pubblicato su “ItaliaOggi” )