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Beni strumentali e credito d’imposta per i forfettari

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A differenza delle spese per il personale dipendente, anche per il 2020 continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell’accesso al regime forfettario, il costo dei beni strumentali utilizzati dal contribuente forfettario nello svolgimento della sua attività.

Sarà pertanto possibile procedere anche all’acquisto di nuovi beni strumentali nel corso del 2020, tenendo conto che, per tale anno, è riconosciuta, anche ai soggetti in regime forfettario, la possibilità di usufruire del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in sostituzione del super e dell’iper-ammortamento. Come noto, infatti, le deduzioni previste in materia di super ed iper ammortamento prevedevano una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili. Tale tecnica era incompatibile con le regole per la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime forfettario, per i quali i costi non sono deducibili in via analitica bensì forfettaria. La norma istitutiva del credito d’imposta (contenuta, come detto, nella L. 160/2019) per gli investimenti in beni strumentali prevede, invece, che l’agevolazione in discorso operi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito” del soggetto che ne intende usufruire.

Il nuovo credito d’imposta

L’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019, ha introdotto, in sostituzione dei super ed iperammortamenti, un nuovo credito d’imposta invocabile in presenza di tre tipologie di investimenti agevolabili:

• investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0” (beni oggetto dei super-ammortamenti);

• beni materiali “Industria 4.0” di cui all’Allegato A L. 232/2016 (beni oggetto degli iper-ammortamenti);

• beni immateriali di cui all’Allegato B L. 232/2016 (beni oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0” spetta alle imprese e agli esercenti arti e professioni, inclusi anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro. Per gli investimenti in beni “Industria 4.0” compresi nell’Allegato A L. 232/2016 spetta, invece, un credito d’imposta maggiore, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, e del 20% per gli investimenti tra 2.500.000 e 10.000.000 euro. Per gli investimenti in beni materiali (sia “Industria 4.0” che non “Industria 4.0”), il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno). In presenza di investimenti in beni materiali non “Industria 4.0”, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, invece, nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro ed è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in tre quote annuali (1/3 all’anno). Per completezza, e come già in parte anticipato, è necessario evidenziare che, per gli esercenti arti e professioni, è possibile fruire del solo credito d’imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli Industria 4.0, e quindi quello nella misura del 6% derivante dagli investimenti “ordinari” in beni materiali nuovi. La limitazione in questione è applicabile anche ai contribuenti che svolgono un’attività di lavoro autonomo fruendo del regime forfettario.

( Articolo di Sandro Cerato pubblicato su “Euroconference News” )

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