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Agevolazioni Fiscali – Interventi di ristrutturazione edilizia ed ed efficienza energetica

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  • Interventi di ristrutturazione edilizia
  • Gli interventi di efficienza energetica

Interventi di ristrutturazione edilizia

a) Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all’articolo 16bis del Dpr 917/1986. Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).

b) Bonus mobili Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione. La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.

Gli interventi di efficienza energetica

a) Interventi di riqualificazione energetica Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.

b) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000) . Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

› caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);

› impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

› generatori d’aria calda a condensazione.

c) Acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

( Articolo di di Mario Cerofolini pubblicato su “Novità Fiscali 2020” a Cura de “Il sole 24ore”)

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