Scarto e rifiuto della fattura elettronica
In ambito B2B lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI determina la mancata emissione e la conseguente applicazione di sanzioni.
Questa regola è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 23 dell’11.11.2019. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente, sul medesimo canale con cui è stato inviato il file, e la fattura elettronica relativa al file scartato dal SdI si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia già effettuato la registrazione contabile del documento, potrà effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza trasmettere alcuna nota di variazione al SdI. Per risolvere il problema il cedente/prestatore, in base alla circolare 13/E/2018, può alternativamente:
• emettere (ossia nuovamente inviare) tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto con la data ed il numero del documento originario, la stessa fattura senza applicazione di sanzioni;
• emettere una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna, onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
• emettere una nuova fattura come al punto precedente, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2020 e n. 50 dell’1/03/2020 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2020 e la n. 50/R dell’8/03/2020 annotate nell’apposito sezionale.
Si ricorda che lo scarto è determinato da un errore nel contenuto della fattura e non può essere riferito al rifiuto del committente che pertanto per contestare la fattura non può usare il SdI ma i mezzi ordinari (via e-mail o telefono, come da Faq n. 18 pubblicata il 27 novembre 2018). Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica tra privati (provvedimento prot. n. 89757/2018) hanno eliminato le cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura), previste invece nella fatturazione verso la PA. Nell’emissione delle fatture verso la PA si applica il D.M. 55/2013 ed è ancora possibile ricevere le “notifiche d’esito committente”. Dopo aver ricevuto il file FatturaPA attraverso il SdI, l’Amministrazione pubblica può esplicitare l’accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nei file ricevuti utilizzando necessariamente lo stesso canale usato per la ricezione. In seguito all’invio di una notifica di esito committente corretta, il SdI invia all’Operatore Economico una notifica di esito che certifica l’accettazione o il rifiuto della fattura inviata (in quest’ultimo caso, indicandone la causa). Qualora l’Amministrazione pubblica non espliciti l’esito entro 15 giorni dalla data di ricezione del file FatturaPA, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare all’amministrazione stessa ed al trasmittente una notifica di decorrenza termini; in questo modo si comunica semplicemente la non avvenuta notifica di esito da parte dell’amministrazione pubblica entro i termini previsti. La circolare 14/E/2019 aveva specificato che nell’ambito delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (business to government – B2G) doveva essere emanato un apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze per l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. Sul tavolo della Conferenza unificata lo schema di regolamento in fase di approvazione rivede le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche Amministrazioni e le relative regole tecniche, modificando il D.M. 55/2013 con l’aggiunta dell’articolo 2-bis.
Le pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori de seguenti casi:
• fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
• omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura;
• omessa o errata indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura (D.M. 21 dicembre 2009);
• omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (D.M. 20 dicembre 2017 e circolare 2/E/2018);
• omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Si ricorda, infine, che le PA non possono rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione delle note di credito di cui all’articolo 26 D.P.R. 633/1972.
( Articolo di Clara Pollet e Simone Dimitri pubblicato su “Euroconference News” )