studioramuglia@gmail.com   090 336216

Al debutto il bonus facciate senza limiti di spesa e con detrazione del 90 per cento

Condividi

Tra le altre misure la proroga delle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Rimodulati gli oneri detraibili in base al reddito.

Il bonus facciate è la vera novità della Legge di bilancio e rappresenta un’ulteriore fattispecie di intervento edilizio che darà diritto, per le spese sostenute nel 2020, ad una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta laddove la stessa rispecchi i requisiti previsti dalla norma. Il meccanismo di recupero prevede la suddivisione del beneficio in 10 anni con l’ulteriore vantaggio (molto importante) che non è previsto un limite di spesa e, pertanto, la detrazione d’imposta potrà essere calcolata sull’intera cifra necessaria a realizzare l’intervento. La norma ha subito nel corso dell’iter Parlamentare di approvazione della legge una serie di modifiche che ne hanno limitato l’ambito applicativo. Bonus facciate Più nello specifico il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Dal momento che il testo fa riferimento unicamente alle spese “sostenute nel 2020” è da ritenere che l’agevolazione possa spettare anche nel caso in cui l’intervento agevolabile sia iniziato in anni precedenti; sarà da chiarire poi se la detrazione d’imposta del 90% riguardi unicamente le persone fisiche (Irpef) o possa essere beneficiata anche dai soggetti Ires. La genericità del testo normativo lascia spazio infatti anche ad una interpretazione più ampia dell’ambito applicativo della stessa. Sul punto è opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. La norma infatti richiama le disposizioni del Dm 18 febbraio 1998 n. 41 che a loro volta fanno riferimento alla detrazione Irpef ex legge 449/1997. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Dall’analisi della norma è possibile comprendere come vi sia un primo presupposto da rispettare che riguarda l’ubicazione dell’immobile. Al riguardo è utile ricordare che l’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui: › la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; › la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Va poi evidenziato che non sono previsti limiti in merito alla natura dell’edificio e, contrariamente a quanto avviene per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione non è limitata ai soli immobili abitativi. Anche su tale questione è opportuno attendere comunque un chiarimento ufficiale stante, come detto, il richiamo alle disposizioni del regolamento di cui al Dm 41/1998. Quanto all’ambito oggettivo dell’intervento va segnalato che lo stesso può riferirsi alternativamente:

Dall’analisi della norma è possibile comprendere come vi sia un primo presupposto da rispettare che riguarda l’ubicazione dell’immobile. Al riguardo è utile ricordare che l’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

› la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

› la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone

A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Va poi evidenziato che non sono previsti limiti in merito alla natura dell’edificio e, contrariamente a quanto avviene per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione non è limitata ai soli immobili abitativi. Anche su tale questione è opportuno attendere comunque un chiarimento ufficiale stante, come detto, il richiamo alle disposizioni del regolamento di cui al Dm 41/1998. Quanto all’ambito oggettivo dell’intervento va segnalato che lo stesso può riferirsi alternativamente:

› ad una mera manutenzione ordinaria consistente nella sola pulitura o tinteggiatura esterna;

› ad un intervento più consistente che può essere invece di manutenzione straordinaria;

› nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.

Per tale ultima tipologia di interventi la norma prevede che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. sostenibile (Enea) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministero dello Sviluppo economico, al Mef, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali chein situ, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Il comma 221 stabilisce poi che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Non possono beneficiare del bonus nella misura del 90% quindi, ad esempio, interventi su strutture trasparenti quali la sostituzione degli infissi che, laddove rispettino i requisiti di risparmio energetico potranno beneficiare del bonus specifico nella misura del 50%. Analogamente non sono agevolabili gli interventi su grondaie che potranno invece beneficiare dell’agevolazione nella misura del 50% se riferibili a manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici ovvero in caso di interventi a carattere straordinario sulle singole unità. Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede inoltre, come più volte detto, che si applichino le disposizioni del regolamento di cui decreto del ministero della Finanze 18 febbraio 1998 n. 41. In ragione di ciò per il “bonus Facciate” valgono le medesime regole ormai note che sono comuni anche alle altre agevolazioni edilizie. Tra queste in particolare i pagamenti da effettuarsi tramite bonifico e per il quale ci sarà da capire se sarà istituita o meno un’apposita causale per i bonifici.

Proroga interventi risparmio energetico e ristrutturazione edilizia

Il comma 175 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020, con la modifica degli articoli 14 e 16 del Dl n. 63 del 2013, dispone una proroga generalizzata a tutto il 2020 delle agevolazioni per la Il comma 175 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020, con la modifica degli articoli 14 e 16 del Dl n. 63 del 2013, dispone una proroga generalizzata a tutto il 2020 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto “bonus mobili.

La proroga del “Bonus verde” trova, invece, spazio nel decreto cosiddetto decreto “Milleproroghe”.

Sintesi delle degli interventi di risparmio energetico confermati per il 2020

Per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione è confermata la detrazione nella misura ridotta del 50%. Tale minore detrazione si applica nel solo caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, più alcuna detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A. Il bonus compete, invece, nella misura maggiore del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

› caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);

› impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

› generatori d’aria calda a condensazione.

Modificando la lettera b-bis) dell’articolo 14 del Dl 63/2013 la Legge di Stabilità 2020 prevede la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. La norma prevede al riguardo che per beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20 per cento.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili

La legge di bilancio 2020 interviene anche sulla disciplina della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16 del decreto legge n.63 del 2013. Tale disposizione prevede, in via temporanea, una maggiorazione dell’aliquota di detrazione fissata al 36% dall’articolo 16-bis del Tuir al 50% a tutto il 31 dicembre 2020. In particolare, con riferimento alle singole tipologie di benefici, la legge di Bilancio 2020 prevede i seguenti interventi. Per le spese di ristrutturazione edilizia e per tutti gli altri interventi disciplinati dal comma 1 dell’articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via) la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale i contribuenti possono beneficiare della detrazione Irpef 50% da calcolarsi sull’importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. È stata istituita la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 anche del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione. La detrazione in questione spetta però ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1 Gennaio 2019.

Confermate le altre regole che disciplinano l’agevolazione ovvero:

› la detrazione è riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

› la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Una fattispecie particolare di applicazione della detrazione Irpef delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale è quella riguardante l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati. Si tratta di una detrazione spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. L’agevolazione, originariamente prevista dall’articolo 9 comma 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) è passata “a regime” per effetto dell’articolo 16-bis comma 3 del Tuir. Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato articolo 16 del Dl 63/2013 potrebbe sorgere il dubbio se la proroga al 31 dicembre 2020 dell’aliquota potenziata al 50% si possa estendere anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati. Va tuttavia evidenziato che alla luce delle interpretazioni che sono state date in passato dall’Agenzia delle entrate in applicazione di analoghe proroghe, non da ultima quella dello scorso anno, è da ritenere che anche per le spese di acquisto sostenute fino al 31 dicembre 2020, la detrazione sarà pari al 50% e spetterà su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Va anche ricordato che la comunicazione all’Enea deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’articolo 16 del Dl 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico. Si veda al riguardo la tabella riportata in pagina nella quale sono riepilogati principali interventi per i quali è prevista la comunicazione. La trasmissione dei dati all’Enea deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori e di regola, in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it, ai sensi dell’articolo 4 del Dm 19 febbraio 2007. Sul punto vanno tuttavia ricordati i chiarimenti forniti con la risoluzione 46/E/2019 circa le conseguenze legate alla mancata o tardiva comunicazione. Da ultimo si segnala che la Legge di Stabilità interviene anche sulle disposizioni aventi ad oggetto lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni per gli interventi sugli immobili. Al riguardo è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 70 e 176 della Legge con le quali, in estrema sintesi, viene: › soppressa la possibilità di optare per lo sconto in fattura per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 del Dl 63/2013; › previsto una sorta di sconto in fattura “permanente” limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica di primo livello di cui al Dm 26 giugno 2015, per le parti comuni condominiali, con importo di lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629, modificato dal Senato, riduce il grado di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie. È chiaro l’intento di voler limitare le detrazioni d’imposta ai soggetti con redditi alti; alla disposizione viene associato, dalla relazione tecnica, un recupero di gettito Irpef pari a circa 43 milioni di euro per l’anno 2021 e circa 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Il comma, in particolare, integra l’articolo 15 del Tuir in modo da ridurre il grado di detraibilità dall’imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

A tal fine viene aggiunto all’articolo 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

› la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

› la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. In ragione di ciò per i redditi superiori a 120.000 euro la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

Viene inoltre aggiunto all’articolo 15 un comma 3-ter ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir. Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir, per i proprietari di un’abitazione e delle relative pertinenze. La norma nulla dice con riferimento alla eventuale presenza di redditi soggetti a cedolare secca ovvero se gli stessi debbano o meno essere considerati ai fini della verifica dell’importo di riferimento. A tal riguardo è utile ricordare che l’articolo 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, al comma 7 così dispone: ”Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni, o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109”.

L’Agenzia delle entrate nella circolare del 1° giugno 2011 n. 26/E, aveva peraltro precisato che il reddito assoggettato a cedolare secca va contato nella base imponibile del locatore al fine di:

› determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico (articolo 12 comma 2 – Tuir), cioè di familiare che possiede un reddito complessivo ai fini Irpef, comprensivo dell’abitazione principale, inferiore ad Euro 2.841,00 e che convive con il contribuente oppure percepisce assegni alimentari non stabiliti giudizialmente;

› calcolare le detrazioni per carichi di famiglia (per il coniuge fiscalmente a carico, per i figli);

› calcolare le altre detrazioni stabilite dall’articolo 13 del Tuir: (di lavoro dipendente ed assimilati, detrazioni sui redditi da pensione, detrazioni per assegni periodici di separazione e detrazioni per altri redditi (redditi di lavoro autonomo abituale od occasionale, di impresa minore, di attività commerciale occasionale, di attività intramuraria, pubbliche funzioni, per cariche elettive, rendite vitalizie, ecc);

› calcolare le detrazioni per canoni di locazione di unità immobiliari locate con contratti stipulati, o rinnovati, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, come indicato nell’articolo 16 del Tuir;

› stabilire la spettanza di altre detrazioni, indicate nell’articolo 15 comma 1 lettera i) del Tuir, (erogazioni liberali in denaro per importi non superiori al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di Onlus, di iniziative umanitarie nei Paesi OCSE, di contributi associativi a società di mutuo soccorso).

(Articolo di di Mario Cerofolini pubblicato su “Novità Fiscali 2020” a Cura de “Il sole 24ore” )

Rispondi

Torna su