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I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Formazione 4.0

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Il credito di imposta per la Formazione 4.0 spostato al 2020 permette nuove opportunità alle imprese anche perché la Legge di Bilancio ha semplificato la modalità di utilizzo eliminando alcuni passaggi burocratici.

È stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali e l’obbligo del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Questi adempimenti che non sono più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’ imposta. La modifica si è resa necessaria poiché l’agevolazione è stata poco utilizzata dalle imprese, nel passato, a causa dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Il contributo può essere concesso per le attività che sono svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’ impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250 mila euro per l’ utilizzo dei crediti di imposta di cui all’ art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700 mila euro di cui all’ art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Ai fini operativi valgono le regole del Dm 4 maggio 2018 con il quale sono state emanate le disposizioni applicative del credito d’ imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. Il credito di imposta è concesso con percentuali diverse applicarsi secondo la dimensione delle imprese.

Gli aiuti alle imprese

Piccole imprese – il credito d’ imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro. Medie imprese – il credito d’ imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro. Grandi imprese – il credito d’ imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila.

La misura del credito d’ imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. L’ effettiva fruizione del credito d’ imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono considerate ammissibili al credito d’ imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma

Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori. Il credito d’ imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’ interno del consolidato fiscale.

La disposizione prevede inoltre che al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d’ imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi” )

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