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I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Credito di imposta per attività innovative relative a design e ideazione estetica

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Sono ammissibili al credito di imposta le attività innovative relative a design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico permetterà di allargare i beneficiari anche alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati. Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Tale maggioranze si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato, Sono ammesse le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’ imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica; Sono ammesse le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Vale il principio per cui ai contratti stipulati con imprese o soggetti dello stesso gruppo della committente, si applicano le stesse regole che nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’ elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al Dm 4 settembre 1996. Sono ammesse le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’ imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti.

Le percentuali del credito di imposta

Per le attività di ricerca e sviluppo il contributo è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni. Il calcolo deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’ imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi- Per le attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. anche in questo caso ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica) destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 che saranno individuati con il decreto ministeriale attuativo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta; Per le attività di design e ideazione estetica , il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Utilizzo

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese che si avvalgono del credito di imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – Tuir, di cui al Dpr n.917 del 198 6). È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 39/2010. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato Dlgs n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federati off Accountants (Ifac). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5 mila euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta. Le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del Dlgs n. 445/200. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’ impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua la verifica delle fruizioni del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto in ordine al monitoraggio degli oneri finanziari recati dalla misura dall’articolo 17, comma 13, della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009). In base al citato articolo 13, il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Il quale prevede che «lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi”)

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