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I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Credito di imposta attività di innovazione tecnologica

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Sono ammissibili al credito di imposta anche le attività di innovazione tecnologica. In questo caso si tratta di attività diverse da quelle relative alla ricerca e sviluppo.

Queste sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. La norma riporta la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, può riguardare un bene materiale un bene immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all’agevolazione:

– le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;

– le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Anche in questo caso ci sarà un del Ministro dello sviluppo economico a cui spetterà la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell’Ocse per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica (cosiddetto Manuale di Oslo dell’Ocse). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese. Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione Unesco Isced), assunti dall’ impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Tale maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese

relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, impresa assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica. Sono ammesse anche le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d’imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Sono considerate, controllanti o controllate quelle che vedono coinvolto un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Sono inoltre ammesse le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue o in Stati aderenti al SEE- Dm 4 settembre 1996. Sono anche ammesse le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero del 30% delle spese per i contratti.

( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi” )

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