I nuovi aiuti alle imprese del 2020 – Le novità contenute nella Legge di Bilancio Parte I
Aiuti alle imprese L’Italia cambia nella convinzione che gli strumenti non stessero più funzionando o erano appannaggio di poche imprese. La Legge di Bilancio riscrive il mondo delle agevolazioni alle imprese con l’obiettivo di incrementare del 40% le imprese beneficiarie.
La svolta è stata dettata dal monitoraggio effettuato sull’ efficacia delle misure attualmente vigenti, i cui effetti sono in vistoso calo, e dalla necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. I nuovi aiuti iniziano con il credito di imposta agli investimenti che manda in soffitta iper e superammortamento. Nel mondo della sperimentazione di nuovi prodotti o processi il credito di imposta affianca al credito sulla ricerca e sviluppo, ridimensionato nelle percentuali di aiuto, i nuovi crediti per innovazione di base, innovazione 4.0 e crediti di imposta per design e ideazione estetica.
La formazione 4.0 trova nella riduzione degli adempimenti e nella proroga al 2020 il modo di riproporsi all’ attenzione delle imprese.
Gli investimenti in macchinari sono stimolati oltre che con quanto previsto dal nuovo credito di imposta anche con una potenziata Sabatini che concede contributi più alti al sud e alle Pmi che realizzano investimenti ambientali.
1) Il nuovo strumento: credito di imposta agli investimenti
Nasce un nuovo credito di imposta sugli investimenti che va a sostituire integralmente la disciplina originariamente sul cosiddetto superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Il nuovo strumento è rivolto a tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche ai professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata a seconda della tipologia di beni oggetto dell’ investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Per questo sparisce il cosiddetto superammortamento, misura agevolativa che consente di maggiorare a fini fiscali del 30% sul costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; come il cosiddetto iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali dal 50 al 170% a seconda dell’ investimento su il costo di acquisizione di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie che abilitano la trasformazione in chiave 4.0. La nuova norma riconosce un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi.
Il contributo in questo caso è pari al 10% delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.
Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si inquadra, nelle intenzioni del governo, nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del «Piano industria 4.0» preannunciate a novembre scorso.
Beneficiari
I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Le imprese escluse
Sono escluse dall’ agevolazione:
– le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’ impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone
Per le imprese ammesse al credito d’ imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta è esteso anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’ impresa.
I beni esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
– veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
– beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
– fabbricati e le costruzioni;
– beni di cui all’ allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tranviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’ allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’ articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).
Il contributo ammissibile
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’ allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», il credito d’ imposta è riconosciuto: – nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, viene considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (ricompresi nell’ allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla Legge di Bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’ utilizzo dei beni immateriali acquisiti mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. La norma chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro. Anche in questo caso per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, viene assunto il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Sono ammissibili nel costo agevolabile anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono compresi nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione possono essere aggiunti con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Operatività e fruizione del credito d’ imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. È utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in precedenza ammissibili a superammortamento. Invece per gli investimenti per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 (ex ammissibili ad iperammortamento), è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700 mila euro) e i limiti speciali
(cosiddetto limite di utilizzo, 250 mila euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’ articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Sarà un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico che avrà il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Anche questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. La eventuale sostituzione dei beni agevolati non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quello sostituito e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Controlli e monitoraggio
La nuova norma prevede gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti relativi ai beni individuati nell’ottica di Industria 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi con tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 2000). Ai sensi del comma 197 il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Investimenti a cavallo d’anno
La norma prevede anche la disciplina transitoria per regolare i rapporti con superammortamento e iperammortamento Il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019, Consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi di usufruire dell’ aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Questo era fattibile a patto che gli investimenti fossero realizzati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020. Lo
slittamento al 2020 era possibile a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’iperammortamento, disposto in origine dalla Legge di Bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla Legge di Bilancio 2019 consentiva di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.
Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La Legge di Bilancio 2020 prevede che il credito d’ imposta non si applichi:
agli investimenti diversi da quelli degli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cosiddetto superammortamento;
– agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali «Industria 4.0» indicati negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cosiddetto iperammortamento e l’ulteriore maggiorazione del 40% dei costi, per specifiche tipologie di beni da ultimo prorogate dalla Legge di Bilancio 2019.
( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi” )