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La detrazione dell’Iva sulle fatture “a cavallo d’anno”

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Come noto l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese, determini la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti pertanto:

• sorge nel momento in cui l’Iva diviene esigibile (alla data di effettuazione dell’operazione);

• è subordinato alla sussistenza di due requisiti: quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale di possesso della fattura d’acquisto;

• può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo;

• può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura.

Per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata:

• nella liquidazione del mese di dicembre 2019 ovvero; al più tardi,

• nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 in scadenza al 30.04.2020. In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva 2020 (per l’anno 2019), senza rientrare in una liquidazione Iva.

Esempio 1) Data fattura: 27.12.2019 Data ricezione Sdi: 30.12.2019 Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2019 La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2019.

Esempio 2) Data fattura: 30.12.2019 Data ricezione Sdi: 31.12.2019 Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell’Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020: sarà invece possibile registrare la fattura nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020. Il citato articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 prevede che, se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2019 venga ricevuta nel 2020, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento. In particolare per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.

Esempio 3) Data fattura: 30.12.2019 Data ricezione Sdi: 07.01.2020 Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

La detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2020. In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l’Agenzia delle entrate nella FAQ n. 129 del 10.07.2019 ha precisato che:

• se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario , e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi; • qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’Iva diventa detraibile.

( Articolo di Luca Mambrin pubblicato su “Euroconference News” )

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