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Forfettari, quando scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi ?

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Anche i forfettari esonerati dalla fattura elettronica hanno l’obbligo di memorizzare e inviare telematicamente i corrispettivi al Fisco.

Attenzione alle prossime scadenze fiscali. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi scatta dal 1° gennaio 2020 anche per i forfettari. Cosa bisogna sapere. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario e sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015, sono comunque obbligati a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevuti e a trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate se operano nel commercio al dettaglio e attività assimilate, indicate dall’articolo 22 del DPR 633/72. L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020. Questi soggetti, dunque, dovranno emettere scontrini elettronici.

Un obbligo che sussiste indipendentemente dal volume d’affari dell’attività commerciale che svolgono. Inoltre, anche i forfettari devono emettere fattura, cartacea o elettronica, se il cliente ne fa richiesta. Per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione dei dati sui corrispettivi, i contribuenti forfettari dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico che sia in grado di produrre file con i dati, sigillarli e inviarli all’Agenzia delle Entrate. Oppure dovranno adeguare un registratore di cassa già in uso. Per l’invio telematico dei corrispettivi, i contribuenti dovranno andare sul portale web dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Fatture e Corrispettivi” e selezionare “documento commerciale online“.

Chi non riesce a dotarsi in tempo di registratore di cassa telematico, oppure per la tipologia di attività non può utilizzare la procedura online sul sito delle Entrate, non sarà sottoposto a sanzioni nel primo semestre di introduzione dell’obbligo, purché continui a emettere scontrini o mestre di vigenza dell’obbligo è prevista una certa tolleranza, con una moratoria delle sanzioni. In proposito, nel caso di trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva, non si applicheranno al contribuente le sanzioni previste dall’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015. Dunque, fino al 30 giugno 2020 sarà in vigore un periodo transitorio di sospensione delle sanzioni, pur essendo vigente l’obbligo.

Sanzioni che, tuttavia, si applicheranno in caso di invio telematico dei dati sui corrispettivi oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97: la sanzione del 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500 euro, e una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o della sospensione dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, in cinque anni.

( Articolo pubblicato su “Qui Finanza” )

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