Il sisma Bonus
Nell’ambito del variegato mondo dei lavori di recupero edilizio, di cui all’articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986, vi rientrano anche le opere riguardanti interventi di natura antisismica, ossia la messa in sicurezza statica degli edifici.
A differenza degli interventi di recupero edilizio, per i quali fino al 31.12.2019 è prevista una detrazione del 50% della spesa con il limite di euro 96.000, il D.L. n. 63/2013 riserva agli interventi di natura antisismica percentuali di detrazione maggiori e regole più specifiche per usufruirne. L’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986, infatti, stabilisce la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio anche per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce che sono detraibili i lavori “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires. Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività d’impresa. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). In altri termini, sotto il profilo oggettivo, la detrazione in commento è riconosciuta per gli interventi eseguiti su edifici:
1. adibiti ad abitazione, indipendentemente dal fatto che la stessa costituisca abitazione principale);
2. adibiti ad attività produttive (unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Sulla base di tale formulazione estremamente ampia sotto il profilo oggettivo, vi rientrano anche le strutture alberghiere, in quanto considerate immobili utilizzati per lo svolgimento di attività d’impresa. Si ricorda che la detrazione in commento non è da confondere con il c.d. “tax credit di riqualificazione alberghi”, di cui all’articolo 10 D.L. n. 83/2014. A tal proposito, si ricorda che il citato articolo 10 D.L. n. 83/2014 riconosce, previa presentazione di apposita istanza, un credito d’imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute dal 2014 al 2018 per la riqualificazione delle strutture alberghiere. L’istanza per accedere all’agevolazione deve essere stata presentata in forma telematica, assieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti (https://procedimenti.beniculturali.gov.it), secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero dei beni e delle attività culturali dal 21.2.2019 al 21.3.2019 per le spese relative all’anno 2018. Come accennato in precedenza, il sisma bonus è riconosciuto in percentuali diverse, premiando con una detrazione più elevata l’intervento più efficace dal punto di vista della riduzione del rischio.
A tal proposito, potremmo distinguere due tipologie di detrazione, in base all’ammontare della percentuale riconosciuta:
1. misura base, pari al 50%;
2. misura potenziata, pari al 70%-80% su singole unità o 75%-85% su parti comuni. La “misura base” dell’agevolazione è prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013, ed è quantificata nel 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zona 1, 2 e 3). Va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La “misura potenziata” della detrazione è prevista dai commi 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 16, D.L. n. 63/2013: è computata in misura maggiore qualora le spese per la messa in sicurezza statica dell’edificio siano tali da consentire una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore; la medesima misura è ulteriormente elevata, a parità di classe di rischio raggiunta, se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali. Si ricorda, inoltre, che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). In conclusione, anche le strutture alberghiere che effettuano tali interventi hanno la possibilità di accedere indifferentemente alla detrazione in commento, potendo accedere anche a quella potenziata come sopra individuata.
( Articolo di Leonardo Pietrobon – Pubblicato su “TeamSystem Magazine” )