studioramuglia@gmail.com   090 336216

Aumento di capitale gratuito nelle società a responsabilità limitata

Condividi

Un’opportunità di patrimonializzare l’azienda, migliorando gli indici di bilancio che finiscono poi sotto la lente d’ingrandimento delle banche.

Accade di frequente che le società siano “sottocapitalizzate”, ossia abbiano un capitale ben inferiore a quanto necessiterebbe in relazione al loro fatturato e alle dimensioni; a determinare tale situazione ha certamente contribuito la recente istituzione, nel nostro ordinamento, delle Srl a capitale minimo di 1 euro. Proprio quando la società comincia ad avere problemi economici, sorge la necessità di aumentare il capitale sociale, per tranquillizzare i creditori e soprattutto le banche, oltre che per attrarre nuovi soci, con l’obiettivo di reperire nuovi fondi da investire nella società.

Secondo il Codice Civile, l’aumento del capitale delle società a responsabilità limitata può avvenire in due modi:

1) aumento gratuito, con cui si ha un aumento solo nominale del capitale, che non comporta dei nuovi conferimenti patrimoniali da parte dei soci;

2) aumento a pagamento (o reale), quando i soci effettuano conferimenti in denaro o in natura.

Nelle società a responsabilità limitata, con l’aumento gratuito, non vengono emesse nuove partecipazioni, poiché è il valore nominale delle quote già esistenti che aumenta a suffragio, l’art. 2481-ter, c. 2 C.C. recita che, in questo caso, la quota di partecipazione di ciascun socio rimane invariata. Del resto, qualunque tipo di società può adottare, quale soluzione per ottenere un migliore “rating” aziendale, ottenendo così un più facile accesso al credito bancario, la capitalizzazione della società, con un aumento gratuito del capitale sociale; infatti, vengono imputate a capitale delle riserve e dei fondi disponibili, iscritti in bilancio, tra cui le riserve facoltative, costituite con avanzo di utili di esercizi precedenti o con versamenti dei soci in conto capitale, ossia a fondo perduto, che non hanno natura finanziaria, quindi senza alcun obbligo di restituzione da parte della società nei confronti dei soci; inoltre, si possono destinare riserve create per effetto della riduzione del capitale, quali la riduzione volontaria; si sottolinea la possibilità di destinare ad aumento di capitale sociale le riserve di rivalutazione dei beni d’impresa, in quanto riserve facoltative, tra cui quella introdotta, da ultimo, con la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

Non potranno invece essere imputati al capitale i versamenti dei soci (fruttiferi o non fruttiferi di interessi), iscritti tra le passività del bilancio della società, salvo la rinuncia espressa del socio o dei soci, alla restituzione del prestito effettuato a suo tempo alla società, così come non potranno essere oggetto di imputazione a capitale gli utili di periodo, in quanto non sono ancora determinati con certezza, fino all’approvazione del bilancio da parte dei soci; né potranno essere destinati ad aumento di capitale i versamenti in “conto futuro aumento di capitale”; poiché, qualora tale aumento non venga deliberato, la società è tenuta a restituire ai soci i versamenti effettuati a tale titolo. Secondo la massima H.G.32 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva legale, in tutto o parzialmente, senza distinzione tra la parte comprendente 1/5 del capitale sociale (soglia che il fondo di riserva legale deve raggiungere perché possano essere distribuiti degli utili ai soci) e un’eventuale eccedenza a tale limite, imposto dall’art. 2430 C.C.

Occorre evidenziare che le riserve, dopo essere state destinate ad aumento del capitale sociale non sono più liberamente distribuibili ai soci, poiché il loro rimborso ai soci medesimi sarà praticabile solo con la procedura della riduzione del capitale sociale, alla quale i creditori possono opporsi entro i termini di legge. Pur non prevedendo la legge alcun obbligo di redazione di bilancio infrannuale, è consigliabile redigere una situazione patrimoniale aggiornata, redatta secondo le vigenti regole di bilancio, che non sia datata da più di 4 mesi. L’aumento di capitale gratuito viene deliberato dall’assemblea dei soci, costituita con i quorum previsti per le modifiche statutarie, poiché nelle società a responsabilità limitata, a differenza delle Spa, la legge non prevede l’assemblea straordinaria.

Dando origine a una modifica statutaria, l’assemblea dei soci deve avvenire alla presenza di un notaio che procederà alla sua omologa e all’espletamento delle pratiche necessarie per l’iscrizione della delibera al Registro delle Imprese entro 30 giorni. Esaminando i bilanci 2018 dei clienti di studio, essendo ormai prossimo il termine per la trasmissione telematica fissata al 30.11.2019 (che slitta al 2.12.2019, in quanto festivo), potrebbe emergere l’opportunità di destinare tale riserva, qualora presente nel bilancio depositato al Registro delle Imprese, ad aumento gratuito del capitale sociale, patrimonializzando così la società già nel bilancio che verrà chiuso al 31.12.2019.

( Articolo di Valeria Tomasis pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

Rispondi

Torna su