Autovetture agenti e rappresentanti: trattamento ai fini delle imposte dirette
La categoria degli agenti e rappresentanti di commercio è stata sostanzialmente l’unica a non essere interessata dalla stretta sugli autoveicoli che il legislatore ha realizzato nell’oramai lontano anno 2006:
d’altronde i provvedimenti introdotti dal D.L. 262/2006 furono destinati a tamponare le conseguenze derivanti dalla nota sentenza della Corte UE del 14.9.2006 denominata “Stradasfalti” (procedimento C-228/05) dalla quale derivò l’attuale detrazione dell’Iva al 40% (misura che, è bene ricordarlo, scadrà il prossimo 31 dicembre 2019), pronuncia che non interessava gli agenti e rappresentanti di commercio in quanto già destinatari della integrale detraibilità ai fini Iva (al verificarsi, ovviamente, della condizione di inerenza).
Al riguardo qualche commentatore aveva addirittura sostenuto la possibilità che per gli agenti e rappresentanti di commercio fosse possibile considerare, oltre all’autovettura a deducibilità limitata, anche un autoveicolo ad uso esclusivamente strumentale, pertanto integralmente deducibile ai fini reddituali: tale interpretazione, evidentemente troppo favorevole per la categoria degli agenti, è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2007 nella quale si legge chiaramente che, anche dopo le modifiche introdotte con il D.L. 262/2006 nulla è cambiato per gli agenti di commercio, “… per i quali è stato confermato il precedente sistema che prevedeva la deducibilità fino all’80% delle spese”. L’articolo 164 Tuir riserva, infatti, alla figura dell’agente di commercio – rispetto alla generalità delle imprese – particolari vantaggi in relazione all’acquisizione e all’utilizzo dell’autovettura, nella consapevolezza che per tali soggetti l’autovettura rappresenta il principale strumento per l’esercizio dell’attività.
La richiamata disposizione fa riferimento alle autovetture e agli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) dell’articolo 54 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), poiché solo per essi si può ipotizzare un uso promiscuo e, quindi, non solo aziendale ma anche personale. Con la corposa circolare 48/1998 l’Amministrazione finanziaria – richiamando i contenuti della precedente risoluzione 267/1995 e delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, ha chiarito che anche ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione si applica, ai fini reddituali, lo stesso regime di favore previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio. Estensione che, al contrario, non può trovare applicazione per gli agenti immobiliari, i quali dovranno scontare le regole di deducibilità previste per la generalità delle imprese (quindi, 20% e con il limite di euro 18. 075,99 per il costo di acquisizione).
Pertanto, l’articolo 164 Tuir contempla, per presunzione assoluta, che con riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio e relativi soggetti assimilati (promotori finanziari e agenti assicurativi) si debba stabilire una percentuale di utilizzo aziendale pari all’80%. Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, a prescindere dall’effettiva misura di utilizzo aziendale (che potrebbe essere, in realtà, diversa dalle percentuali indicate in precedenza), a un agente di commercio e soggetti assimilati è consentita la deduzione dei costi in misura pari all’80% di quelli effettivamente sostenuti.
Accanto a questa misura percentuale (80% per agenti e rappresentanti di commercio e relativi soggetti assimilati) la norma introduce anche un valore (attualmente pari a 25.822,84 euro, e quindi di poco superiore all’ordinario limite di 18.075,99 euro) che rappresenta di fatto un tetto massimo alla deducibilità dei costi di acquisizione (efficace in relazione all’individuazione dell’importo fiscalmente rilevante delle quote di ammortamento o canoni di leasing) delle autovetture. Per le spese di impiego (pedaggi, manutenzione, carburante, ecc.) delle autovetture, invece, assume rilevanza il solo limite percentuale dell’80%, senza alcun limite di importo. Ai fini reddituali, le predette misure di deducibilità dei costi si applicano indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto utilizzatore, e quindi anche agli agenti organizzati in forma societaria, benché per tali soggetti non si possa effettivamente parlare di uso promiscuo.
Tale concetto è stato ribadito dalla Amministrazione finanziaria in occasione della circolare 188/E/1998, con la quale è stato esplicitamente affermato che “il riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio, contenuto nel suddetto ultimo periodo dell’articolo 121-bis [ora articolo 164], vada riferito a coloro che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita tale attività (impresa individuale, associazione, società)”. È sempre opportuno ricordare che nell’attuale disciplina non rileva la distinzione – valida invece nel passato – tra autovetture di lusso (cilindrata superiore a 2000 o 2500 c. c. a seconda che siano alimentati a benzina o a gasolio) e autovetture non di lusso.
Le uniche due variabili che oggi rilevano, al fine di individuare i costi deducibili relativi alle autovetture, sono, infatti, rappresentate da:
• tetto massimo
• limite percentuale di deducibilità. Riepilogando, quindi, si rappresenta, di seguito, in forma schematica, la disciplina ai fini redditi applicabile all’agente di commercio e soggetti assimilati per l’utilizzo dell’autovettura aziendale.
( Articolo di Luca Caramaschi pubblicato su “Euroconference News” )