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Reddito di cittadinanza: le attività di controllo sulle ipotesi di reato

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni operative, al proprio personale ispettivo, in riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte di soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Le istruzioni specificano le fattispecie di reato che il legislatore ha previsto a presidio del corretto assolvimento dell’obbligo di informazione che grava sui richiedenti in merito al possesso dei requisiti di legge, sia al momento in cui si presenta l’istanza, sia durante il periodo in cui si beneficia del reddito in ipotesi in cui sia intervenuta una variazione successiva alla presentazione della domanda. Il provvedimento di revoca del Reddito di cittadinanza avrà efficacia retroattiva e sarà disposta la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’INPS, quando si accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. L’ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha emanato la circolare n. 8 del 25 luglio 2019, con la quale ha fornito le indicazioni operative per il personale ispettivo, ai fini del controllo sul reddito di cittadinanza – Rdc.

La normativa di riferimento

La normativa vigente (art. 1, del D.L. n. 4/2019) istitutiva del reddito di cittadinanza lo descrive “quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L’istituto assume la denominazione di “pensione di cittadinanza” nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, fermi restando gli stessi requisiti di accesso e le stesse regole di definizione previsti per il reddito di cittadinanza, salva differente previsione. Nel caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane. E’ prevista la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui, fermo restando il requisito dei 67 anni in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare, ricorra anche il requisito della convivenza “esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di età inferiore al predetto requisito anagrafico”.

Soggetti interessati

E’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla Pensione di cittadinanza (con alcune espresse e limitate esclusioni), regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito. In particolare, per l’accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli.

L’iter per la richiesta

Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato (di cui all’art. 81, comma 35, lett. b), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), ovvero Poste Italiane S.p.A. La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it. Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il modulo di domanda è quello allegato alla circolare INPS n. 43 del 20 marzo 2019. Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall’INPS. L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Agevolazioni per i datori di lavoro

Allo scopo di promuovere misure di politica attiva del lavoro, nonché l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, il legislatore (art. 8 del D.L. n. 4/2019) ha anche introdotto incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza) In particolare, la predetta disposizione stabilisce, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Il ruolo di controllo dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro è impegnato nelle attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc.

L’INL in relazione a tale attività, con la nuova circolare n. 8/2019, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene utile riepilogare le fattispecie di reato che il Legislatore ha previsto a presidio del corretto assolvimento dell’obbligo di informazione che grava sui richiedenti in merito al possesso dei requisiti di legge, sia nella fase di presentazione dell’istanza, sia in costanza di fruizione del beneficio nell’ipotesi di variazioni intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza.

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( Articolo di Federico Gavioli pubblicato su Ipsoa)

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